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Il Tribunale di Torino è stato adito al fine di vagliare la validità di due contratti derivati sottoscritti in adempimento di un obbligo imposto dalla banca convenuta alla società attrice all’interno di una più complessa operazione di ristrutturazione finanziaria di cui quest’ultima aveva beneficiato.
Sebbene la società attrice avesse regolarmente adempiuto al proprio obbligo, dopo la parziale estinzione dei predetti contratti, lamentava una serie di doglianze attinenti a profili di cd. nullità relativa degli stessi con conseguente diritto alla restituzione delle somme corrisposte e/o al risarcimento del danno subito.
Tralasciando l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta e che il Giudice ha ritenuto di non poter accogliere sia per una questione normativa sia perché presente in atti documentazione idonea alla sua interruzione, è interessante rilevare come la pronuncia effettua una disamina articolata delle circostanze concrete che hanno accompagnato le trattative contrattuali sino a sfociare nella sottoscrizione dei contratti derivati in contestazione.
Le eccezioni formulate da parte attrice relative all’asserita mancata sottoscrizione del c.d. contratto-quadro e/o la mancata indicazione nella scheda contrattuale della facoltà di recesso, non hanno trovato accoglimento in virtù delle produzioni documentali presenti in atti e delle circostanze fattuali che dimostravano, indipendentemente dal contenuto delle informazioni, un consapevole coinvolgimento della società attrice durante le trattative e la puntuale disamina delle condizioni contrattuali.
Superate tali eccezioni, il fulcro del giudizio si incentra quindi sulla ipotesi di nullità strutturale degli swap ed attinente la causa, l’oggetto degli stessi nonché la meritevolezza.
Il Giudice, in particolare, si è discostato dalle risultanze della CTU confermando l’indirizzo giurisprudenziale che, a partire dalla SS.UU. N. 8770/2020 e proseguito con Corte di Cass., sent. n. 21830/2021 e n. 24654/2022, ha delineato come requisiti indispensabili del prodotto derivato, a pena di nullità del contratto, i seguenti elementi: determinazione del fair value e modello di pricing; indicazione dei costi che gravano sul cliente, valore di smobilizzo dell’investimento in un momento immediatamente successivo alla sua conclusione nonché gli eventuali scenari futuri del rendimento del prodotto.
Da tale orientamento il Giudice non si è discostato neanche a seguito delle osservazioni critiche formulate dalla banca convenuta preferendo, infatti, imporre alle parti “un approccio interpretativo cauto” data la nota complessità del prodotto finanziario in contestazione.
Ciò posto, benché il Giudice abbia riconosciuto l’esistenza di sommarie informazioni in tal senso all’interno della documentazione prodotta, ha ritenuto comunque che la formulazione riservata a tali informazioni non fosse sufficientemente esplicita al punto da conferirne la determinatezza e determinabilità necessarie ai fini della validità dell’accordo.
La CTU inoltre ha evidenziato dei costi occulti emersi sin dalla stipula dei contratti ovvero sono emerse delle differenze di flussi di cassa a favore dell’intermediario rispetto al cliente (c.d. payoff) quando invece avrebbero dovuto essere pari a 0: anche tale evenienza, a parere del Giudice, evidenziano una non corretta informazione ai danni dell’investitore.
Ulteriore difformità è stata rilevata in ordine alla conformità dei contratti derivati rispetto alle raccomandazioni CONSOB 2009: orbene, pur nella consapevolezza che tali raccomandazioni non siano vincolanti, il Giudice ritiene di non poter ignorare che, successivamente, i medesimi requisiti siano stati indicati quali indispensabili dagli orientamenti giurisprudenziali poc’anzi richiamati.
Alla luce di tutte le suddette evenienze il Tribunale di Torino ha dichiarato la nullità dei contratti derivati in contestazione condannando la banca convenuta alla restituzione di tutti gli importi già corrisposti quale indebito oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Feb 1, 2025 0
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