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La pronuncia qui in commento trae origine dalla richiesta di indennizzo da polizza infortuni per una invalidità permanente di 20 punti percentuali causata dall’infezione da Covid-19.
La questione alla base della controversia riguarda, accertato il nesso di causa, esclusivamente l’interpretazione ovvero la classificazione dell’infezione da Covid nella nozione di infortuni (oggetto dell’assicurazione privata) o malattia.
Sulla interpretazione di infortunio e malattia diverse sono state le pronunce in tema di assicurazione privata in relazione al covid-19.
Sul punto si sono contrapposti due orientamenti: il primo qualifica l’infezione da Covid-19 con infortunio e ritiene dovuto l’indennizzo da parte delle assicurazioni private mentre il secondo la esclude.
La prima tesi ritiene applicabile anche alle assicurazioni private la normativa emergenziale e nello specifico l’art. 42 D.L. n. 18/2020 che prevede “2. Nei casi accertati infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi del vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.
La definizione di infortunio richiamata dal giudicante e data dalle Sezioni Unite (Cassazione civil Sez. Un. 10/04/2002 n. 5119) è “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Da qui discende la divergenza di vedute.
Il Tribunale di Milano partendo proprio dalla definizione sopra, ha ritenuto di dover circoscrivere la nozione di causa. Infatti, la base dell’iter logico della pronuncia riguarda la sostanziale differenza tra “causa violenta” e “effetto violento”. È lo stesso codice delle assicurazioni private a fa riferimento all’infortunio come la lesione dovuta a una causa fortuita, violenta ed esterna, che determini l’inabilità temporanea o l’invalidità permanente.
Il Giudice ha ritenuto che nel caso di specie a risultare violenta non è la causa, quanto piuttosto l’effetto. Causa violenta esterna, quindi, secondo il Giudice, può essere considerata esemplificativamente la puntura di un insetto. Seguendo tale ragionamento che evidenzia il labile confine tra causa violenta ed effetto violento l’infezione da Covid-19 non può rientrare ne nozione di infortunio.
E per quanto riguarda la disciplina emergenziale speciale? Proprio perché normativa speciale il Tribunale meneghino ha ritenuto circoscritta al solo settore delle assicurazioni obbligatorie pubbliche contro gli infortuni sul lavoro.
Feb 1, 2025 0
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