Con il contratto di locazione finanziaria (leasing), l'impresa si procura la disponibilità dell'automezzo, obbligandosi a pagare alla società di leasing, un canone periodico per tutto il periodo di durata del contratto. Questa modalità, alternativa all'acquisto dell'auto è sfruttata dalle imprese e dai professionisti, in quanto consente di avere da una parte la disponibilità del veicolo necessario all'attività, finanziandone il costo nel tempo e avendo la possibilità di acquisto del mezzo al termine del contratto.
Abbiamo già affrontato il tema legato alla convenienza della locazione finanziaria rispetto all'acquisto. Nel caso ti rimando all'articolo dedicato per approfondimenti: "Deducibilità auto aziendale: confronto tra acquisto leasing e noleggio".
Leasing auto: definizione
L'acquisto in leasing di un autoveicolo rappresenta una valida alternativa all'acquisto. Il contratto di locazione finanziaria può essere definito, ai sensi dell'OIC 1 come "un contratto di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio software, licenze, etc), acquistati o fatti costruire dal locatore su indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto)".
La locazione finanziaria è, quindi, un contratto atipico, che comporta il trasferimento, in capo al locatario (od utilizzatore), della maggior parte dei rischi e benefici inerenti al contratto. Questo è quanto differenzia il contratto di leasing, rispetto ad un normale contratto di locazione di un veicolo.
Disciplina Iva
Dal un punto di vista dell'Imposta sul Valore Aggiunto, canoni di leasing rappresentano il corrispettivo pattuito per la prestazione di un servizio, ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 e pertanto, sono soggetti ad Iva. L'aliquota da utilizzare è quella propria del bene oggetto del contratto, quindi, in questo caso, per l'acquisizione di un autoveicolo, l'aliquota Iva da utilizzare è quella del 22%.
L'articolo 19-bis 1), comma 1, lettera c), del DPR n. 633/72 prevede che, a decorrere dal 28 giugno 2007, l'Iva relativa ai canoni sostenuti per l'acquisizione di un veicolo non utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, è detraibile nella misura del 40%. Pertanto, l'impresa che corrisponde canoni su un veicolo con limitazioni fiscali, può beneficiare della detraibilità del 40% dell'Iva esposta in fattura. L'Iva indetraibile costituirà un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette
La disciplina che riguarda la deducibilità dei canoni di leasing per le imprese è regolata dall'art. 102 co. 7 del TUIR. Per la quota interessi, tuttavia, valgono le regole tipiche degli interessi passivi, che per i soggetti IRES sono contenute nell'art. 96 del TUIR.
L'impresa utilizzatrice deduce i canoni sostenuti secondo le regole generali di competenz...