Congedo parentale pagato per tre mesi all’80%: le novità 2025
Tre mesi di congedo parentale all'80% della retribuzione se usati entro i primi 6 anni di vita del figlio: le novità 2025 per i genitori lavoratori.
La Legge di Bilancio 2025 ha portato a tre le mensilità totali quelle di congedo parentale indennizzate all’80%. Di fatto, si tratta del potenziamento di una misura già prevista lo scorso anno, in base alla quale non cambia il periodo di astensione dal lavoro a cui hanno diritto i genitori ma diviene più vantaggiosa la remunerazione a cui hanno diritto.
Ripercorriamo bene le regole sul congedo parentale per capire come verrà pagato questo periodo di astensione dal lavoro dopo le novità introdotte con la Manovra.
Come funziona il congedo parentale
I genitori continuano ad aver diritto in totale a dieci mesi di congedo parentale facoltativo, che diventano 11 nel caso in cui il padre prenda almeno tre mesi. Di queste mensilità complessive, le prime tre sono pagate all’80% della retribuzione. Le altre restano al 30%, ma sempre in relazione ai periodi che prevedono l’indennizzo.
Le 10 o 11 mensilità sono così suddivise: la madre può usufruire al massimo di sei mensilità, di cui tre non cedibili al padre. Quest’ultimo a sua volta ha a disposizione 6 mesi di congedo, che però possono diventare 7 nel caso in cui ne utilizzi almeno 3. Anche nel caso del padre, ci sono 3 mensilità non cedibili all’altro genitore, mentre le restanti 3 o 4 possono essere liberamente suddivise.
A ciascun genitore spetta una retribuzione del congedo per 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore. Ci sono poi altri 3 mesi complessivi, liberamente divisibili fra il padre e la madre, che vengono indennizzati. In tutto, quindi, sono 9 le mensilità retribuite. Fino a due anni fa era prevista un’indennità al 30%.
Le novità della Manovra 2025
Negli ultimi due anni sono state previste condizioni migliorative, che hanno via via innalzato il numero di mensilità con indennizzo più alto. La Legge di Bilancio 2025 porta questo a numero a 3. Quindi, delle 9 mensilità per le quali è prevista una retribuzione, 3 sono coperte all’80% e le altre al 30%.
Il periodo restante, che può essere pari a una o due mensilità, non prevede retribuzione a meno che il reddito individuale dell’interessato non sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, che nel 2025 è pari a 598,61 euro. Quindi, il prolungamento del congedo parentale è indennizzato se il genitore ha un reddito fino a 1496,525 euro. In questo caso, spetta una retribuzione pari al 30% dello stipendio.
Indennità congedo facoltativo: le tempistiche
Il congedo parentale facoltativo deve essere utilizzato entro i primi 12 anni di vita del bambino. Le tre mensilità che in base alle disposizioni degli ultimi anni sono pagate all’80% devono invece essere godute entro i primi 6 anni di vita del bambino. Oppure entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.
Ci sono altri vincoli legati al termine della maternità obbligatoria. I primi due mesi retribuiti all’80% richiedono che il congedo obbligatorio sia stato interamente fruito entro il 31 dicembre 2023, mentre la terza mensilità maggiorata spetta se il congedo obbligatorio si è concluso entro il 31 dicembre 2024.
Le primissime indicazioni sulle novità della Manovra relative al congedo parentale sono contenute nella Circolare INPS 3/2025. È però previsto un successivo documento di prassi con istruzioni specifiche sul congedo parentale.