Appalto e subappalto nei cantieri: sanzioni in assenza di tesserino
![CDATA[L’INL, con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dal Collegato Lavoro (L. 203/2024) all’art. 304, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008. Si tratta, in particolare, dalla norma che ha abrogato i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 (L. 248/2006), che prevedevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, nonché l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla. L’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e, nella fattispecie: art. 26, c. 8, art. 20, c. 3 e art. 21, c. 1, lett. c). Pertanto, a seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento è sanzionato dall’art. 55, c. 5, lett. i) del D.Lgs. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore); il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, c. 3, è sanzionato dall’art. 59, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro). ]]
L’INL, con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dal Collegato Lavoro (L. 203/2024) all’art. 304, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008. Si tratta, in particolare, dalla norma che ha abrogato i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006 (L. 248/2006), che prevedevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, nonché l’obbligo da parte dei lavoratori di esporla. L’abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e, nella fattispecie: art. 26, c. 8, art. 20, c. 3 e art. 21, c. 1, lett. c).
Pertanto, a seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento è sanzionato dall’art. 55, c. 5, lett. i) del D.Lgs. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore); il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, c. 3, è sanzionato dall’art. 59, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro).
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