Restituzione NASPI per chiusura attività: nuova procedura INPS

Chiusura attività e nuova assunzione dipendente dopo la NASP anticipata: istruttoria INPS per stabilire la restituzione integrale o parziale, come funziona.

Feb 6, 2025 - 10:40
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Restituzione NASPI per chiusura attività: nuova procedura INPS

Se un lavoratore ha chiesto e ottenuto la NASPI anticipata in un’unica soluzione per mettersi in proprio ma poi l’attività chiude per cause di forza maggiore e si torna a lavorare come dipendente, dovrà restituire solo una parte del sussidio di disoccupazione.

Lo prevede una sentenza di Corte Costituzionale che l’INPS recepisce adesso con la Circolare 36/2025, dettagliando gli eventi eccezionali che possono determinare il rimborso parziale (al posto di quello integrale)  e chiarendo la procedura di verifica.

Per stabilire la natura degli “eventi imprevedibili”, l’Istituto di Previdenza apre un’istruttoria e richiede al lavoratore la documentazione che comprova tali eventi, da fornire entro 30 giorni.

Restituzione del sussidio NASPI: quando scatta

Il riferimento è l’articolo 8, comma 1, del dlgs 22/2015, in base al quale il disoccupato con diritto alla NASPI può scegliere di farsi versare l’intero importo del sussidio in un’unica soluzione per intraprendere una nuova attività autonoma, per aprire un’impresa o per sottoscrivere una quota di capitale di una cooperativa come socio lavoratore.

La stessa norma prevede tuttavia che, se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale era riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, allora deve restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

Rappresenta un’eccezione il solo caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Sentenza sulla NASpI anticipata

Con la pronuncia 90/2024, la Suprema Corte ha ritenuto non sempre legittimo il recupero della NASPI da parte dell’INPS, quando versata in forma anticipata a fronte dell’interruzione dell’attività e di un nuovo contratto da lavoro dipendente.

Per la precisione, la Consulta ha escluso la restituzione integrale della NASPI nei casi in cui il lavoratore chiuda la propria nuova attività per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato.

La stessa Corte si era già precedentemente pronunciata sul recupero della NASPI anticipata da parte dell’INPS (sentenza 194/2021), ritenendolo legittimo perché l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato esclude il diritto al sussidio di disoccupazione.

Con questa nuova sentenza, però, affronta una nuova fattispecie, relativa a un caso in cui il lavoratore era stato costretto a chiudere l’attività finanziata con l’anticipazione della NASPI a causa della pandemia. E stabilisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del Dlgs 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

Le cause di forza maggiore per la restituzione parziale

La circolare INPS n.36/2025 chiarisce che il semplice fallimento dell’attività non si può considerare un evento eccezionale e imprevedibile perché il rischio di impresa è insito nell’attività autonoma e il lavoratore ne è consapevole quando richiede il beneficio in forma anticipata. Sono invece eventi che possono qualificarsi come cause di forza maggiore:

  • terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
  • guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
  • incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
  • esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario;
  • misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
  • provvedimento dell’autorità giudiziaria, purché derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.

Questo elenco viene proposto da documento di prassi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

La nuova procedura per il rimborso NASPI

La procedura per stabilire l’entità del rimborso, parziale o integrale, prevede dunque l’apertura di un’istruttoria. L’INPS invia al lavoratore una comunicazione in cui chiede di indicare, entro 30 giorni, gli eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’iniziativa imprenditoriale e di presentare idonea documentazione.

Nel caso in cui ritenga queste ragioni valide, chiede di restituire solo la parte di NASPI riferita al periodo in cui viene instaurato il nuovo rapporto di lavoro dipendente.

Se invece stabilisce che non sussistano le cause di forza maggiore, procedere al recupero integrale.