Pensione e Gestione Separata INPS: chiarimenti sui periodi esteri
Per la pensione degli autonomi in gestione separata INPS, i contributi esteri precedenti al 1996 seguono precise regole che si coordinano a livello UE.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 22 del 23 gennaio 2025, fornendo chiarimenti sulla valorizzazione dei periodi esteri ai fini della pensione in Gestione separata, istituita dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
L’approfondimento è rivolto a lavoratori autonomi e parasubordinati non iscritti ad altre gestioni obbligatorie, con un focus specifico sui periodi assicurativi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996.
Pensioni: novità per autonomi con periodi esteri pre 1996
Secondo il Regolamento (CE) n. 883/2004, gli Stati membri dell’UE devono considerare i periodi assicurativi maturati in altri Paesi come equivalenti ai propri. Questo principio si estende anche ai Paesi extracomunitari con cui l’Italia ha sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Tuttavia, il coordinamento non sostituisce le normative nazionali, ma stabilisce regole comuni per garantire il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche.
Requisiti e regole comuni
I periodi assicurativi esteri maturati prima del 1° gennaio 1996 possono essere considerati utili per il diritto alla pensione in regime internazionale in Gestione separata, ma solo se soddisfano specifici requisiti:
- totalizzazione internazionale – è possibile totalizzare i contributi esteri per raggiungere il requisito minimo di contribuzione (52 settimane per i Paesi UE o quanto previsto dalle convenzioni bilaterali);
- esclusione dell’importo soglia – non è necessario accertare l’importo minimo della pensione previsto per il regime contributivo;
- preclusione di alcune opzioni pensionistiche – non è possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, né alla pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva.
NB: se i periodi esteri sono interamente successivi al 1° gennaio 1996, si applicano le regole del regime contributivo.
Cumulo con altre gestioni previdenziali
Nel caso in cui un assicurato sia iscritto sia alla Gestione separata sia ad altre forme di assicurazione obbligatoria, i periodi esteri collocati prima del 1996 possono essere utilizzati attraverso gli strumenti di cumulo previsti dall’ordinamento italiano, quali:
- Computo (art. 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282)
- Cumulo (art. 1 del Dlgs 30 aprile 1997, n. 184)
- Totalizzazione (Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42)
- Cumulo gratuito (legge 24 dicembre 2012, n. 228)