Apprendistato duale: possibile la trasformazione nel terzo livello

![CDATA[L’INPS, con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 18 della L. 203/2024 all’art. 43 del Dlgs 81/2015, ha precisato che la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in quello di alta formazione è possibile, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi. Questo comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e quindi il prolungamento del periodo di formazione finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca oppure di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori. La trasformazione è possibile per conseguire lo svolgimento di attività di ricerca o del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. A tal proposito l’INPS sottolinea che il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale viene stabilita “la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Se ricorre tale trasformazione trova applicazione l’art. 45 del Dlgs 81/2015 secondo cui la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale. Una precisazione importante riguarda la contribuzione. In particolare, precisa l’INPS, tenuto conto che la trasformazione del contratto di apprendistato da primo a terzo livello non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione ai fini previdenziali. Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%. Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni. Il messaggio termina ricordando che le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens non cambiano.]]

Gen 28, 2025 - 00:32
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Apprendistato duale: possibile la trasformazione nel terzo livello
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L’INPS, con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 18 della L. 203/2024 all’art. 43 del Dlgs 81/2015, ha precisato che la trasformazione dell’apprendistato di primo livello in quello di alta formazione è possibile, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.

Questo comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e quindi il prolungamento del periodo di formazione finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca oppure di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori.

La trasformazione è possibile per conseguire lo svolgimento di attività di ricerca o del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

A tal proposito l’INPS sottolinea che il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale viene stabilita “la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.

Se ricorre tale trasformazione trova applicazione l’art. 45 del Dlgs 81/2015 secondo cui la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale.

Una precisazione importante riguarda la contribuzione. In particolare, precisa l’INPS, tenuto conto che la trasformazione del contratto di apprendistato da primo a terzo livello non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

Il messaggio termina ricordando che le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens non cambiano.]]