Inammissibilità dell’opposizione fondata su motivi già proposti

La vicenda trae origine dal ricorso in opposizione all’esecuzione proposta dal terzo soggetto occupante l’immobile pignorato, il quale riteneva di averne acquisito la piena proprietà per intervenuto usucapione. Il procedimento in questione si concludeva con l’emissione di un’ordinanza che rigettava la richiesta di sospensione avanzata dall’opponente e concedeva termini (30 giorni dalla notificazione del provvedimento) […] L'articolo Inammissibilità dell’opposizione fondata su motivi già proposti proviene da Iusletter.

Jan 16, 2025 - 10:03
Inammissibilità dell’opposizione fondata su motivi già proposti

La vicenda trae origine dal ricorso in opposizione all’esecuzione proposta dal terzo soggetto occupante l’immobile pignorato, il quale riteneva di averne acquisito la piena proprietà per intervenuto usucapione.

Il procedimento in questione si concludeva con l’emissione di un’ordinanza che rigettava la richiesta di sospensione avanzata dall’opponente e concedeva termini (30 giorni dalla notificazione del provvedimento) per la riassunzione nel merito della causa.

Decorsi inutilmente detti termini, la procedura esecutiva seguiva il suo naturale corso e il Giudice, al fine di procedere con la vendita del compendio, emetteva l’ordine di liberazione dell’immobile.

Il terzo soggetto occupante l’immobile, quindi, presentava nuova opposizione, questa volta avverso l’ordine di liberazione, riproponendo, comunque, i medesimi motivi già posti a fondamento dell’atto introduttivo della precedente opposizione all’esecuzione.

Il Giudicante, senza entrare nel merito della vicenda, dichiarava l’inammissibilità di detta opposizione, precisando che il ricorso proposto avverso l’ordine di esecuzione “appare in sostanza una riproposizione dei motivi già formulati in sede di opposizione 619 c.p.c., la cui fase cautelare si è tuttavia già conclusa con il rigetto dell’istanza di sospensione da parte di questa Giudice”.

Il provvedimento in commento ha il pregio di aver puntualizzato il criterio di inammissibilità dell’opposizione fondata su motivi già proposti, precisando l’operatività del sistema di rimedi codicistici forniti nell’ambito del procedimento esecutivo.

L’autorità giudicante, infatti, ha chiarito che – in conformità ai rimedi esperibili nel procedimento esecutivo – l’opponente avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza cautelare di rigetto dell’istanza di sospensione innanzi al Collegio attraverso il gravame del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., mentre la lamentata decadenza dal termine perentorio assegnato dal G.E. nella medesima ordinanza cautelare per causa non imputabile alla parte avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito del giudizio di merito mediante istanza di rimessione in termini.

Il Giudice ha, quindi, ribadito che “consentire che con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordine di liberazione si possano nuovamente proporre i medesimi motivi di opposizione ex art. 619 c.p.c., su cui il G.E. si sia già pronunciato, appare elusivo del sistema di rimedi approntato dal legislatore a tutela delle situazioni giuridiche soggettive che possono farsi valere nell’ambito del procedimento esecutivo”.

In altri termini, i motivi riportati in sede di successiva opposizione avverso l’ordinanza di liberazione avrebbero potuto trovare la propria sede nell’alveo dei rimedi individuati dal codice di rito.

La proposizione dei medesimi motivi già sottoposti in precedenza al vaglio del Giudicante – oltre alla dichiarazione di inammissibilità dell’azione proposta – costava all’opponente anche la condanna alle spese di lite in ragione del principio della soccombenza.

In conclusione, il provvedimento in commento ha il pregio di aver ribadito l’impossibilità di azionare procedure diverse contenenti i medesimi motivi di opposizione, individuando, al contempo, i rimedi esperibili nell’ambito del procedimento esecutivo.

L'articolo Inammissibilità dell’opposizione fondata su motivi già proposti proviene da Iusletter.