INAIL: sanzioni civili con riduzione dal 2,5% al 2%
![CDATA[L’INAIL, con la circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, facendo seguito al D.M. 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024) che ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura del 2% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ha reso noto che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.]]
L’INAIL, con la circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, facendo seguito al D.M. 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024) che ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura del 2% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ha reso noto che detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.]]