Idea: niente più tasse in estate
Tasse, versamenti con data unica al 16 settembre. Istanze per il concordato preventivo biennale da inviare, a regime, entro il 31 ottobre come per l’invio delle dichiarazioni dei redditi. Motivazione rafforzata nel caso di contraddittorio preventivo e addio al visto pesante. Sono queste alcune delle correzioni firmate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e inviate […] L'articolo Idea: niente più tasse in estate proviene da Iusletter.
Tasse, versamenti con data unica al 16 settembre. Istanze per il concordato preventivo biennale da inviare, a regime, entro il 31 ottobre come per l’invio delle dichiarazioni dei redditi. Motivazione rafforzata nel caso di contraddittorio preventivo e addio al visto pesante. Sono queste alcune delle correzioni firmate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e inviate in un documento di 40 pagine al viceministro dell’economia Maurizio Leo. Prendendo alla lettere l’invito dello stesso viceministro di dialogo sulle correzioni della riforma fiscale, Elbano de Nuccio, presidente del consiglio nazionale non se l’è fatto ripetere due volte inviando dunque un documento articolato in tempi sprint: «Dopo la prima fase di attuazione della riforma che ha già visto l’emanazione di ben 14 decreti attuativi», dichiara de Nuccio, «riteniamo importante che si proceda con un’attività di perfezionamento delle norme. In questo contesto, con il consueto spirito propositivo, abbiamo elaborato proposte mirate, tra l’altro, ad un’ulteriore razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e del calendario fiscale. In ambito IVA e di composizione negoziata della crisi di impresa, abbiamo elaborato una proposta che, conciliando l’obiettivo del risanamento dell’impresa con la necessità di evitare abusi, consenta all’imprenditore di essere esentato dall’annotazione delle note di variazione IVA ricevute dai creditori e al versamento della connessa imposta».
Per il Consigliere Tesoriere con delega alla fiscalità, Salvatore Regalbuto, “le proposte hanno lo scopo di superare alcune criticità che sono già emerse e, al contempo, di migliorare la portata delle norme, dallo statuto dei diritti del contribuente all’accertamento e al processo tributario, dalle imposte dirette e IVA al regime sanzionatorio».
Calendario fiscale rivisto. Si uniforma la richiesta di fissare al 16 settembre, senza maggiorazioni, il termine per gli adempimenti fiscali e il versamento, anche rateale, delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali e che scadono dal primo al 31 agosto di ogni anno.
Si estende a tutto il mese di agosto la proroga attualmente prevista per i termini degli adempimenti fiscali e dei versamenti che scadono nei primi 20 giorni del medesimo mese, da effettuarsi, secondo la normativa vigente, entro il 20 agosto.
Concordato preventivo biennale. La norma mette a regime il termine per l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale già previsto per il primo anno di applicazione dell’istituto. Il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta di concordato è quello di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ossia entro il 31 ottobre ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.
«Superato il termine del 31 luglio», spiega il documento, «che avrebbe dovuto essere applicato a partire dal 2025, al fine di evitare che il termine per l’adesione al concordato ricada nel periodo in cui i contribuenti – e i professionisti che li assistono – sono tenuti ad autoliquidare i versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuti a titolo di saldo e di primo acconto».
Regole di ingaggio più chiare per l’accesso agli atti. Molti gli interventi richiesti per aggiustare il tiro del contraddittorio preventivo effettivo. Tra questi anche la richiesta di intervenire inserendo un obbligo per l’amministrazione finanziaria di dare riscontro alla richiesta di accesso agli atti del contribuente entro quindici giorni. A seguire la sospensione di trenta giorni del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio per lasciare al contribuente almeno quindici giorni di tempo, dalla risposta dell’amministrazione finanziaria, per redigere le proprie controdeduzioni, tenendo conto anche delle informazioni acquisite con l’accesso agli atti del procedimento tributario.
Cooperative compliance più appeal. Tre anni di riduzione dei termini dell’accertamento eliminando il riferimento della certificazione tributaria e pietra tombale sulla disciplina del visto pesante che scrivono i commercialisti nel documento: «a oltre 25 anni di distanza dalla introduzione , il visto pesante ha ricevuto scarsissima applicazione in considerazione dell’estrema difficoltà di certificare “l’esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali”.
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