Dichiarazioni operazioni in oro: normativa e adempimenti
Con l’entrata in vigore, il 17 gennaio 2025, del Decreto Legislativo n. 211/2024, il quadro normativo relativo alle dichiarazioni delle operazioni in oro è stato significativamente aggiornato. Questo articolo intende fornire una guida chiara e approfondita sulle principali novità, con particolare attenzione agli obblighi dichiarativi, alle soglie di valore aggiornate e alle modalità di invio […] L'articolo Dichiarazioni operazioni in oro: normativa e adempimenti proviene da Fiscomania.
Con l’entrata in vigore, il 17 gennaio 2025, del Decreto Legislativo n. 211/2024, il quadro normativo relativo alle dichiarazioni delle operazioni in oro è stato significativamente aggiornato. Questo articolo intende fornire una guida chiara e approfondita sulle principali novità, con particolare attenzione agli obblighi dichiarativi, alle soglie di valore aggiornate e alle modalità di invio delle dichiarazioni.
Le modifiche rispondono all’esigenza di armonizzare la normativa italiana con il regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sui trasferimenti transfrontalieri di denaro contante e oro.
Professionisti, imprenditori e operatori del settore troveranno qui informazioni utili per gestire al meglio questi adempimenti, evitando sanzioni e incomprensioni normative.
Le principali novità normative
La riforma normativa introduce importanti cambiamenti, tra cui:
- Riduzione della soglia minima per l’obbligo dichiarativo: si passa da 12.500 a 10.000 euro per le operazioni in oro;
- Cumulo delle operazioni: le operazioni dello stesso tipo eseguite con la medesima controparte in un mese solare, se singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente oltre i 10.000 euro, devono essere dichiarate:
- Esclusione di alcuni trasferimenti: dal 17 gennaio 2025, non è più obbligatorio dichiarare i trasferimenti al seguito di oro da investimento (ad esempio, monete con almeno il 90% di oro o lingotti con purezza minima del 99,5%).
Le principali informazioni sono contenute nella Comunicazione UIF del 15 gennaio 2025. Sulla base di questi chiarimenti, le operazioni in oro che ricadono nell’ambito di applicazione della Legge n. 7/00, come modificata dal D.Lgs. n. 211/24 devono essere comunicate alla UIF.
Obblighi e modalità dichiarative
L’art. 1, comma 2, della Legge n. 7/2000 come modificata dal D.Lgs. n. 211/24 prevede l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro di importo pari o superiore a 10.000 euro. Nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro industriale di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Chi deve presentare la dichiarazione?
Gli obblighi dichiarativi ricadono su operatori professionali, commercianti e altri soggetti che effettuano transazioni in oro. In particolare:
- Operatori in compro oro: devono monitorare e dichiarare le operazioni in linea con le soglie previste;
- Intermediari finanziari: come le banche, che gestiscono trasferimenti transfrontalieri di oro per i clienti.
Cosa deve essere dichiarato?
La dichiarazione deve includere:
- Il tipo di operazione (acquisto, vendita, fusione);
- La controparte coinvolta;
- Il valore dell’operazione e la tipologia di oro (industriale o da investimento).
Tabella esplicativa:
Modalità di invio delle dichiarazioni
Le dichiarazioni devono essere trasmesse tramite il Portale Infostat-UIF, che è stato aggiornato per recepire le nuove soglie e le modifiche normative. Fino a nuove istruzioni, resta in vigore la comunicazione della UIF del 2014, compatibile con il D.Lgs. n. 211/24.
Eventuali quesiti sull’applicazione delle disposizioni sinora indicate, al fine di individuare i profili di competenza della UIF, ma anche per l’invio delle dichiarazioni in oro, possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi email:
- NCI.NRI@bancaditalia.it;
- VIT.DichiarazioniOro@bancaditalia.it.
Tempistiche
La dichiarazione deve essere inviata entro il 15 del mese successivo all’operazione o al raggiungimento della soglia cumulativa.
Esempi pratici
- Esempio 1 – Operazione singola: Un commerciante vende oro industriale per un valore di 11.000 euro a un cliente. Essendo superiore alla soglia di 10.000 euro, deve dichiarare l’operazione alla UIF.
- Esempio 2 – Operazioni cumulative: Una gioielleria esegue tre vendite nello stesso mese a un unico cliente, ciascuna di valore pari a 3.500 euro. Il totale è di 10.500 euro, quindi l’obbligo di dichiarazione scatta.
Sanzioni per il mancato adempimento
Il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi comporta sanzioni amministrative significative, proporzionali al valore dell’operazione non dichiarata.
Per esempio:
- Mancata dichiarazione di operazioni tra 10.000 e 50.000 euro: sanzione fino al 10% del valore totale;
- Operazioni superiori a 50.000 euro: sanzione fino al 20%.
Conclusioni
Le novità introdotte dal 17 gennaio 2025 impongono un adeguamento immediato per gli operatori del settore. È essenziale comprendere le nuove soglie e le modalità operative per evitare sanzioni e garantire la conformità normativa.
Per ulteriori chiarimenti o supporto, non esitate a contattare uno studio di consulenza fiscale esperto in materia di operazioni in oro. Un consulente qualificato potrà guidarvi nella gestione degli adempimenti e nell’ottimizzazione delle procedure.
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