ZES unica: istituito il codice tributo per il credito d’imposta

![CDATA[L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025, ha istituito il codice tributo 7035, che deve essere indicato nel mod. F24, da parte delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura, al fine di fruire del c.d. credito d’imposta investimenti ZES unica di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023. L’intervento dell’Agenzia delle entrate segue il decreto interministeriale del 18 settembre 2024 che ha dato attuazione al menzionato art.16-bis e ha diffuso il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, oltre a definirne il relativo contenuto e le modalità di trasmissione. Il codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario del mod. F24, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.]]

Gen 28, 2025 - 00:32
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ZES unica: istituito il codice tributo per il credito d’imposta
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L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025, ha istituito il codice tributo 7035, che deve essere indicato nel mod. F24, da parte delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura, al fine di fruire del c.d. credito d’imposta investimenti ZES unica di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023.

L’intervento dell’Agenzia delle entrate segue il decreto interministeriale del 18 settembre 2024 che ha dato attuazione al menzionato art.16-bis e ha diffuso il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, oltre a definirne il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Il codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario del mod. F24, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.]]