Pubblicate le FAQ per l’accesso ai dati personali della cartella clinica dell’interessato
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter del 23 dicembre 2024, ha pubblicato una serie di FAQ relative all’accesso ai dati personali contenuti nella cartella clinica, un documento che raccoglie informazioni sanitarie e anagrafiche sui singoli ricoveri. Le indicazioni sono rivolte in particolare ai titolari del trattamento, come ospedali e aziende sanitarie, […] L'articolo Pubblicate le FAQ per l’accesso ai dati personali della cartella clinica dell’interessato proviene da Iusletter.
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter del 23 dicembre 2024, ha pubblicato una serie di FAQ relative all’accesso ai dati personali contenuti nella cartella clinica, un documento che raccoglie informazioni sanitarie e anagrafiche sui singoli ricoveri. Le indicazioni sono rivolte in particolare ai titolari del trattamento, come ospedali e aziende sanitarie, per chiarire alcuni aspetti fondamentali.
I chiarimenti forniti dall’Autorità si collocano a seguito di numerosi reclami presentati da utenti che lamentavano il mancato rilascio gratuito della prima copia cartacea della propria cartella clinica da parte delle strutture sanitarie. Tale diniego è emerso anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-307/22 del 26 ottobre 2023, che ha contribuito a definire importanti aspetti in materia.
Ai sensi dell’articolo 15 del GDPR, presentare un’istanza di accesso alla propria cartella clinica consente all’interessato di ottenere copia dei propri dati personali trattati dalla struttura sanitaria. La struttura ricevente ha l’obbligo di fornire una copia integrale o parziale della documentazione contenuta nella cartella clinica. La decisione di rilasciare una copia completa o solo alcune parti è presa dal titolare del trattamento in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia. In particolare, la struttura è tenuta a fornire gratuitamente copia integrale della documentazione sanitaria quando ciò sia necessario per consentire all’interessato di verificare l’esattezza, la completezza e l’intelligibilità delle informazioni richieste.
La sentenza ha chiarito che il titolare del trattamento deve fornire una copia integrale dei documenti richiesti qualora sia necessario per garantire l’esattezza delle informazioni, assicurare la completezza dei dati e rendere le informazioni intelligibili per l’interessato. Questo significa che, laddove i dati personali contenuti in singoli documenti non possano essere compresi senza la loro contestualizzazione, il titolare è tenuto a fornire una copia integrale.
Un punto spesso dibattuto riguarda il diritto dell’interessato ad ottenere gratuitamente una copia della cartella clinica. Su questo tema, il Garante ha fornito importanti chiarimenti: in base all’articolo 15, paragrafo 3 del GDPR, solo la prima copia dei dati personali è gratuita. Ciò non implica che l’intero contenuto della cartella clinica debba essere fornito senza costi. Infatti, il diritto alla gratuità riguarda esclusivamente i dati personali, non la totalità della documentazione sanitaria. Il Garante ha ricordato inoltre ai titolari del trattamento che, in caso di ricezione di istanze generiche di accesso, le Linee guida della Commissione Europea sulla Protezione dei dati raccomandano di chiedere agli interessati di specificare l’oggetto della richiesta, precisando se riguarda dati personali o documentazione.
Le Faq del Garante rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il rispetto dei diritti degli interessati e assicurare una corretta applicazione del GDPR da parte delle strutture sanitarie. Forniscono inoltre indicazioni preziose per bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con la gestione operativa delle richieste di accesso da parte delle strutture sanitarie.
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