Per il Tribunale di Padova, il saldo (per verificare il carattere delle rimesse) continua a essere quello “banca”.

Nota a Trib. Padova, Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 65. Massima redazionale Quanto al saldo da utilizzare nella verifica in ordine al carattere solutorio delle singole rimesse – se, cioè, il “saldo banca” o il saldo rettificato dalle competenze accertate come illegittime, il Tribunale padovano osserva che questa seconda ipotesi, volta a utilizzare un […] The post Per il Tribunale di Padova, il saldo (per verificare il carattere delle rimesse) continua a essere quello “banca”. first appeared on Diritto del Risparmio.

Jan 17, 2025 - 17:46
Per il Tribunale di Padova, il saldo (per verificare il carattere delle rimesse) continua a essere quello “banca”.

Nota a Trib. Padova, Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 65.

Massima redazionale

Quanto al saldo da utilizzare nella verifica in ordine al carattere solutorio delle singole rimesse – se, cioè, il “saldo banca” o il saldo rettificato dalle competenze accertate come illegittime, il Tribunale padovano osserva che questa seconda ipotesi, volta a utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritturate dalla banca nel tempo.

Operando in tal modo, si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale – corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime – che tuttavia mai è esistita; e si eluderebbe la funzione dell’eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione del diritto alla ripetizione degli indebiti.

Peraltro, la tesi che ritiene applicabile il c.d. saldo rettificato postula una non convincente operazione contabile in cui prima viene operata la depurazione degli indebiti e dopo viene eseguita la verifica dei pagamenti in senso stretto, con inversione rispetto all’ordine logico delle operazioni: prima, cioè, deve essere stabilito cosa è pagamento e cosa no; dopo, ne va verificata l’eventuale natura indebita e la sua sussumibilità nel quadro delle poste solutorie o ripristinatorie.

Tali conclusioni non appaiono incrinate dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, le quali, pur autorevoli, non risultano avere approfonditamente confutato le ragioni, poc’anzi evidenziate, che inducono a respingere la tesi del saldo “rettificato”. Pertanto, il giudice veneto ritiene di mantenere fermo l’orientamento consolidato, che prescrive l’utilizzo del “saldo banca” nella verifica del carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse.

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