Il Tribunale di Padova sull’ammortamento “alla francese” e la completezza dei dati nel contratto di mutuo.

Nota a Trib. Padova, 14 gennaio 2025, n. 69. Massima redazionale Applicando i principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, con la nota sentenza n. 15130/2024, il giudice padovano  rileva come il contratto di mutuo attenzionato, contenendo puntuale indicazione dell’ammortamento letteralmente denominato come “francese”, di un tasso di interesse debitorio […] The post Il Tribunale di Padova sull’ammortamento “alla francese” e la completezza dei dati nel contratto di mutuo. first appeared on Diritto del Risparmio.

Gen 28, 2025 - 17:24
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Il Tribunale di Padova sull’ammortamento “alla francese” e la completezza dei dati nel contratto di mutuo.

Nota a Trib. Padova, 14 gennaio 2025, n. 69.

Massima redazionale

Applicando i principi recentemente espressi dalle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, con la nota sentenza n. 15130/2024, il giudice padovano  rileva come il contratto di mutuo attenzionato, contenendo puntuale indicazione dell’ammortamento letteralmente denominato come “francese”, di un tasso di interesse debitorio fisso, dell’importo erogato, di TAN ed l’ISC, del numero delle rate e del loro ammontare costante, così da garantire “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l’importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria” (anzi, per la verità, moltiplicando l’importo della singola rata per il numero di rate da versare), risponde esattamente ai dettami indicati dal massimo consesso della giurisprudenza di legittimità, dovendosi quindi escludere qualsiasi forma di invalidità del contratto per non avere specificato la natura composta della capitalizzazione sulla base dell’iter argomentativo sviluppato in sede nomofilattica.

Quanto, in particolare, al profilo della denunciata indeterminatezza della pattuizione, va sottolineato, sotto un primo profilo, che l’allegazione al contratto di mutuo del piano contenente lo sviluppo del piano di ammortamento non è un elemento essenziale della pattuizione nei limiti in cui il contratto contenga tutti gli elementi utili ed imprescindibili per consentire al mutuatario di conoscere, eventualmente attraverso un ausilio contabile, l’univoca composizione delle rate (si vedano ad abundantiam i richiami giurisprudenziali riportati sul punto dagli scritti conclusionali di parte convenuta). Sotto un secondo profilo – in via dirimente – va evidenziato che il contenuto contrattuale riportato consentiva di ricostruire un unico piano di ammortamento relativo alla restituzione del capitale come pattuita. Una volta che sia indicato l’ammontare della rata costante ed il numero complessivo delle rate, se si tiene presente che la rata costante nell’ammortamento alla francese contiene una componente di capitale via via crescente ed una componente di interessi via via decrescente, la combinazione possibile era una sola, portando quindi alla costruzione di un unico piano di ammortamento, tanto più che nel caso in esame era specificato non solo il tasso nominale, ma – come si è detto – anche l’ISC: il che esclude la difficoltà per il mutuatario di conoscere in qualsiasi momento del regolare ammortamento quanto capitale abbia già restituito, salva plausibilmente la necessità di avvalersi di un ausilio contabile; di conseguenza è consentito allo stesso mutuatario di estinguere anticipatamente il mutuo, garantendogli la possibilità di conoscere esattamente la porzione di capitale ancora da restituire.

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