Fondi Ue in aiuto delle imprese
Iva, imposta di registro e consulenze a carico delle imprese potranno essere finanziate con i Fondi Ue. L’elenco delle spese agevolabili con il ricorso ai fondi comunitari comprende anche la locazione finanziaria per quanto riguarda sia il locatore che il locatario. È quanto prevede il decreto del presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri […] L'articolo Fondi Ue in aiuto delle imprese proviene da Iusletter.
Iva, imposta di registro e consulenze a carico delle imprese potranno essere finanziate con i Fondi Ue. L’elenco delle spese agevolabili con il ricorso ai fondi comunitari comprende anche la locazione finanziaria per quanto riguarda sia il locatore che il locatario. È quanto prevede il decreto del presidente della Repubblica approvato dal Consiglio dei ministri recante i criteri circa l’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi per la politica di coesione di cui al Regolamento (Ue) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.
Le condizioni da rispettare dal decreto fanno riferimento, tra l’altro, al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), al Fondo sociale europeo Plus (Fse), al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura. Oltre all’Iva rientrano nei costi ammissibili, ad esempio, anche le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, purché direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione.
Sono inoltre ammissibili le spese in leasing sia per il concedente (locatore), sia per l’utilizzatore (locatario) del bene. Per quest’ultimo costituiscono spese ammissibili i canoni pagati e comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. Per il locatore, i contratti devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene.
In generale, secondo il nuovo regolamento di cui al suddetto dpr, per essere ammissibile la spesa coperta dai Fondi Ue deve essere:
a) pertinente e imputabile a un’operazione selezionata dall’autorità di gestione (autorità responsabile dei fondi europei e dei programmi operativi nazionali) o sotto la sua responsabilità;
b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all’operazione della spesa sostenuta;
c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l’esistenza di un’adeguata pista di controllo; i pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall’autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
Imposte e consulenze. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile al finanziamento nel caso di operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 mila euro (Iva inclusa) e per operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 mila euro nei casi in cui non sia un costo recuperabile (come nei casi e nei limiti previsti dall’art. 64, par. 1, lett. c), punti da i) a iv), del regolamento Ue 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, ove applicabile).
Costituisce inoltre spesa ammissibile anche l’imposta di registro purché afferente a un’operazione oggetto di finanziamento agevolato.
Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi Ue costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario (anche nel caso di soggetto pubblico).
Sono ammissibili anche le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse ai requisiti prescritti dall’autorità di gestione.
Se l’esecuzione dell’operazione richiede l’apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenute, unitamente alle suddette spese.
I costi per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla disciplina vigente o da prescrizioni dell’autorità di gestione.
Locazione finanziaria. L’ammissibilità della spesa in leasing riguarda sia il concedente (locatore) sia il l’utilizzatore (locatario).
In particolare, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo dei Fondi Ue alle seguenti condizioni.
Quando il beneficiario coincide con il locatore (concedente):
1) il sostegno va utilizzato al fine di ridurre l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
2) i contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il locatore deve impegnarsi a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
4) l’acquisto del bene da parte del locatore, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l’importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
6) l’aiuto versato al locatore va utilizzato interamente a vantaggio del locatario mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
7) il locatore deve dimostrare che il beneficio dell’aiuto è trasferito interamente al locatario, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
Quando il beneficiario coincide con il locatario (utilizzatore):
1) i canoni pagati dal locatario al locatore, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3) l’aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) va versato al locatario in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell’intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dal locatario sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell’intervento;
4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell’operazione ammissibile; sarà onere del locatario dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l’uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
Nel caso in cui il regime di aiuti di Stato applicabile imponga l’obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
1) l’atto di conferimento dell’aiuto contiene una clausola per l’esercizio obbligatorio dell’opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
2) l’esercizio dell’opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
3) se il riscatto non è effettuato dal locatario entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell’aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l’aiuto concesso in relazione al contratto di leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
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