Email aziendale: stop ai controlli retroattivi

In caso di sospetto illecito, non è ammissibile estendere i controlli del datore di lavoro alle e-aziendali precedenti all’origine del sospetto stesso.

Gen 28, 2025 - 17:30
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Email aziendale: stop ai controlli retroattivi

I controlli messi in atto dal datore di lavoro per verificare eventuali illeciti compiuti dal dipendente sono legittimi solo se basati su dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto, anche mediante il monitoraggio delle email aziendali.

Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 807/2025, sottolineando i limiti ai controlli difensivi in caso di sospetto relativo alla commissione di un illecito da parte del lavoratore.

In base al pronunciamento della Corte, emerge il seguente principio: non è ammissibile estendere le verifiche alle conversazioni veicolate con posta elettronica precedenti all’origine del sospetto stesso. Questo, in virtù di quanto contenuto nel regolamento sulla privacy e tenendo conto dei limiti previsti dalla normativa sul lavoro. L’ordinanza precisa infatti:

Sono consentiti […] i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.

L’attuale quadro legislativo nel nostro ordinamento impone infatti precisi vincoli sui controlli di questo genere, non ammettendo le verifiche retroattive, ma solo quelle limitate ai dati raccolti in seguito all’insorgere del sospetto di illecito.