Credito d’imposta ZES Unica: codici tributo e novità 2025

Online i codici tributo per il credito d’imposta sugli investimenti nella ZES Unica, esteso al 2025 ma con nuove modalità di fruizione e limite di spesa.

Gen 27, 2025 - 13:46
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Credito d’imposta ZES Unica: codici tributo e novità 2025

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato e ampliato l’agevolazione fiscale prevista per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno (ZES unica Sud) del Mezzogiorno, introducendo importanti aggiornamenti per il 2025.

Con l’istituzione del nuovo codice tributo “7035”, intanto, le imprese possono accedere al credito d’imposta per beni strumentali e immobiliari destinati a strutture produttive in aree strategiche in relazione agli investimenti 2024.

Ecco tutte le novità e le regole operative per sfruttare al meglio questa opportunità.

Requisiti per il credito d’imposta ZES Unica

Il credito d’imposta ZES Unica è rivolto alle imprese che realizzano investimenti in nuove attrezzature, impianti o strutture produttive nelle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Queste aree, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, possono beneficiare di agevolazioni conformi alle regole europee sugli aiuti di Stato.

Per il 2025, l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre. Il limite massimo di spesa è fissato a 2,2 miliardi di euro, con un tetto di 100 milioni di euro per singolo progetto.

Modalità di calcolo del credito d’imposta

L’importo effettivo del credito sarà determinato applicando un fattore percentuale al totale delle richieste pervenute, in modo da rispettare il limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. Questo coefficiente sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.

Cumulabilità e compatibilità con altri aiuti

Il credito d’imposta ZES Unica è cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato, purché non si superi l’intensità massima consentita dalle regole europee.

Focus su agricoltura, pesca e acquacoltura

La legge di Bilancio 2025 ha esteso il credito d’imposta anche al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura. Il beneficio è valido per gli investimenti effettuati entro il 15 novembre 2025, con un tetto di spesa specifico pari a 50 milioni di euro.

Codice tributo per imprese agricole

Per gli investimenti realizzati dalle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-bis, Dl n.124/2023), è intanto già pronto il codice tributo per la fruizione del bonus. contenuto con la Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia ha infatti istituito il codice “7035” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici.

  • Sezione F24: nella sezione “Erario”, il credito deve essere inserito nella colonna “importi a credito compensati” o, in caso di restituzione, nella colonna “importi a debito versati”.
  • Anno di riferimento: indicare l’anno di sostenimento delle spese (formato AAAA).

Nel proprio cassetto fiscale, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, ogni beneficiario può visualizzare l’importo del credito d’imposta effettivamente utilizzabile in compensazione.

Comunicazioni obbligatorie

Gli operatori economici devono rispettare un doppio appuntamento per trasmettere le informazioni relative agli investimenti:

  1. una prima comunicazione tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, per dichiarare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute o previste.
  2. una comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025, per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.

Ogni comunicazione deve includere le fatture elettroniche relative agli investimenti, la certificazione del revisore legale sui costi sostenuti ed il totale del credito d’imposta maturato. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà modelli e modalità per queste comunicazioni.