Compensazione modello F24: le regole da seguire

I crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati dal contribuente per compensare eventuali debiti tributari e contributivi, tramite l’utilizzo del modello F24. Proprio su questo aspetto occorre tenere in considerazione le disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/19 che hanno modificato il regime di compensazione dei tributi. In particolare, vi è l’obbligo di presentare il modello F24 in […] L'articolo Compensazione modello F24: le regole da seguire proviene da Fiscomania.

Jan 15, 2025 - 10:49
Compensazione modello F24: le regole da seguire

I crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati dal contribuente per compensare eventuali debiti tributari e contributivi, tramite l’utilizzo del modello F24. Proprio su questo aspetto occorre tenere in considerazione le disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/19 che hanno modificato il regime di compensazione dei tributi. In particolare, vi è l’obbligo di presentare il modello F24 in modalità telematica per tutti i contribuenti (privati o soggetti IVA), in presenza di determinate condizioni (che andremo ad analizzare). Inoltre, per le compensazioni IRPEF, IRES ed IRAP superiori alla soglia 5.000 euro, è previsto il blocco dell’utilizzo dei crediti maturati fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta poi con la Risoluzione n. 110/E/19, fornendo le principali istruzioni operative per le compensazioni dei crediti fiscali. Detto questo andiamo ad analizzare in modo più approfondito le modalità e le procedure da seguire per la presentazione delle compensazioni tramite modello F24 dei crediti tributari.

Le regole per la compensazione orizzontale dei crediti con modello F24

Il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ha introdotto alcune disposizioni importanti, ovvero:

  • L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importo superiore a 5.000 euro, per poter utilizzare in compensazione il credito. La compensazione dei crediti tributari è, quindi, libera, dal 1° gennaio fino all’importo di 5.000 euro. Per poter compensare importi superiori è necessario presentare la dichiarazione da cui emerge il credito;
  • L’ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24.

Per quanto riguarda il primo punto si è arrivati ad equiparare le regole per la compensazione dei crediti IVA, con quelli previsti per le imposte dirette. Sostanzialmente, per tutte le tipologie di credito:

  • IVA;
  • IRPEF, IRES, IRAP, (comprese addizionali ed imposte sostitutive)

vi è l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione annuale per poter effettuare compensazioni verticali tramite modello F24 di importi superiori a 5.000 euro. Le compensazioni di qualsiasi credito, di importo fino a 5.000 euro sono, quindi, “libere” e possono essere effettuate anche preventivamente alla presentazione della dichiarazione annuale. Inoltre, come indicato nel secondo punto, il modello F24 deve essere necessariamente utilizzato anche per l’utilizzo dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.

La preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito

Come anticipato ricadono nell’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, le compensazioni riguardanti:

  • Imposte sostitutive;
  • Imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IRES e IRPEF;
  • IVA.

Il credito può essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione preventiva o dell’istanza all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo della dichiarazione preventiva riguarda crediti da utilizzare in compensazione, di importo superiore a 5.000 euro annui.

Compensazione tramite modello F24 in modalità telematica per i contribuenti privati

L’obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica, per le compensazioni dei crediti di imposta, riguarda la generalità dei soggetti, sia per i titolari di partita IVA che per i privati. In buona sostanza, ogni modello F24 che presenta compilata la colonna “importi a credito” deve necessariamente essere inviato tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

L’onere di inviare il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline riguarda anche le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come ad esempio i rimborsi dal 730. Inoltre, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24. Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • Direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online“;
  • Tramite un intermediario abilitato.

L’obbligo di presentazione in modalità telematica viene meno se l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenta una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito pagato nello stesso modello F24. Si tratta, essenzialmente, delle possibilità di effettuare “compensazioni interne“. Rimane fermo ed inalterato l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero soltanto con i servizi telematici delle Entrate. Infine, ricordo che rimangono inalterate le disposizioni che riguardano il ravvedimento operoso per i modelli F24 (anche “a zero“) presentati in ritardo.

Tabella: compensazione modello F24 per i soggetti titolari di partita IVA

I soggetti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di presentare il modello F24 in modalità telematica, per tutte le compensazioni con qualsiasi tipo di imposta a credito utilizzata. Nel caso di modello F24 con saldo positivo e “a saldo zero” la situazione rimane invariata. Se il saldo è positivo, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere utilizzato il modello F24 cartaceo). Infine, nel caso di modello F24 “a saldo zero” permane l’obbligo di pagamento tramite presentazione del modello F24 in modalità telematica (Entratel ed F24 online).

Tabella: compensazione modello F24 per i soggetti non titolari di partita IVA

Nel caso di soggetti privati vi è la possibilità di pagare il modello F24 cartaceo nel caso in cui lo stesso modello di pagamento non presenti compensazioni.

Compensazioni modello F24: le istruzioni nella risoluzione n. 110/E

L’Agenzia delle Entrate, a fronte delle nuove disposizioni legate alla compensazione dei crediti fiscali con modello F24 telematico ha rilasciato la Risoluzione n 110/E/19. Con questo documento di prassi vengono fornite le istruzioni da seguire per effettuare correttamente la compensazione orizzontale dei crediti tributari in F24. Andiamo ad analizzare, in questo contesto, i chiarimenti forniti dalle Entrate.

Prima di tutto, le imposte interessate dall’obbligo di obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito per le compensazioni, identificate dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, sono:

  • Imposte sostitutive;
  • Imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA.

I crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione della documentazione. Il documento si sofferma anche sulla seconda novità, quella relativa all’obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica. Le imposte per le quali è previsto l’obbligo di presentazione, che grava su tutte le categorie di contribuenti, sono indicate nella tabella presente all’interno della risoluzione ed appartengono alle categorie seguenti:

  • Imposte sostitutive;
  • Imposte sui redditi e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA;
  • Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • Sostituti d’imposta.

La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire attraverso le modalità elencate di seguito:

  • Direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online”;
  • Tramite intermediario abilitato.

Il documento spiega inoltre che l’obbligo è escluso:

Controlli incrociati su compensazioni ed F24

Al fine di evitare le frodi in materia di cessioni di crediti di imposta ed indebite compensazioni il Comando generale della Guardia di finanza ha diramato (il 22 dicembre 2021) una Circolare che individua due banche dati per facilitare i controlli sulle compensazioni. In particolare, mi riferisco alla banca dati Monic (Monitoraggio delle compensazioni).

L’obiettivo di questa banca dati è quella di effettuare interrogazioni puntuali o massive, attraverso l’elaborazione dei dati dei modelli F24, per individuare le indebite compensazioni dei crediti di imposta, compresi quelli di natura agevolativa cedibili a terzi. La banca dati permette di verificare la posizione di un singolo soggetto ovvero estrapolare i dati di elenchi di contribuenti. Inoltre, è possibile controllare i casi in cui i crediti di imposta risultino compensati per il pagamento di somme dovute a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate ovvero attribuibili a terzi, a seguito di conferimento o cessione di azienda, fusione o accollo del debito tributario.

Per approfondire: Indebita compensazione dei tributi: fattispecie e sanzioni.

Divieto di compensazione per ruoli superiori a 100.000 euro

La Legge n. 213/2023 al co. 94 dell’art. 1 andando ad inserire il co. 49-quinquies nell’art. 37 del D.L. n. 223/06 prevede un divieto di effettuare compensazioni con modelli F24. Questo in presenza di ruoli scaduti di ammontare complessivamente superiore alla soglia di 100.000 euro. Tale divieto trova applicazione a partire dal 1° luglio 2024.

Il divieto di compensazione si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche e società). Il divieto riguarda indistintamente compensazioni orizzontali (esterne), che avvengono con modello F24, mentre non riguarda le compensazioni verticali che riguardano la stessa imposta.

La soglia di 100.000 euro

L’importo soglia di 100.000 euro deve essere valutato complessivamente andando a sommare:

  • Gli importi iscritti a ruolo, relativi alle imposte erariali;
  • Per gli accertamenti esecutivi rilevano soltanto i carichi affidati in riscossione.

Secondo quanto previsto dall’art. 37, co. 49-ter del D.L. n. 223/06 prevede che l’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni l’esecuzione del modello F24 al fine di verificare se vi sono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Divieto sino alla totale rimozione della violazione

La norma prevede che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e siano ancora dovuti i pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97.

Il divieto, quindi, opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione. In particolare, la preclusione alle compensazioni “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”. Questo significa che in caso di rateazione del ruolo o dell’accertamento esecutivo la preclusione continua trova applicazione. La preclusione cessa solo nel momento in cui vi è il totale pagamento della pendenza.

Deve essere evidenziato che il divieto in commento non sostituisce l’art. 31, co. 1 del D.L. n. 78/10, che prevede il divieto di compensazione in caso di iscrizioni a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. Tuttavia, mentre in quest’ultima disposizione è possibile compensare l’eccedenza di credito rispetto all’importo iscritto a ruolo, la normativa in commento, non lo permette.

Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL

Il co. 94, lett. a) dell’art. 1 della Legge n. 213/23 modifica il co. 49-bis dell’art. 37 del D.L. n. 223/06, che prevede l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 relativi a compensazioni con crediti INPS e premi INAIL.

La norma risponde all’esigenza di effettuare un riscontro preventivo dei dati relativi all’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione. La stessa Agenzia delle Entrate ha, inoltre, la possibilità di scartare il pagamento in F24 nel caso in cui contenga compensazioni di crediti che non risultano da dichiarazioni presentate.

Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho descritto le regole da seguire per effettuare le compensazioni tramite il modello F24 in modalità telematica. Comunque, se hai dubbi sull’obbligo di avvalerti dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate o se desideri chiarimenti specifici su una situazione concreta riguardante , contattami!

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