Tra Lo Voi, Li Gotti e Mantovano, l’ombra dell’uomo che sciolse il bimbo nell’acido
L’avvocato che ha denunciato mezzo governo patrocinava Giovanni Brusca, gestito come «dichiarante» dall’allora procuratore di Palermo. Ma il legale pretendeva la parcella dovuta a chi difende i pentiti e il sottosegretario (all’epoca al ministero dell’Interno) gliela negò.Una storia tiene insieme lo strano triangolo che fa da retroscena all’esposto che ha prodotto gli avvisi di garanzia governativi sulla gestione del caso del generale libico Almasri. E sembrava sepolta negli archivi della giustizia italiana. Un capitolo in chiaro-scuro legato ai meccanismi che regolavano il trattamento dei collaboratori di giustizia nella fase in cui erano ancora dei semplici dichiaranti. I protagonisti sono gli stessi di oggi, ma all’epoca i loro ruoli erano differenti: l’avvocato Luigi Li Gotti, un passato remoto da missino e uno prossimo da legalitario dipietrista, che per anni ha difeso i pentiti (molti pezzi grossi di Cosa nostra dell’epoca del pentitismo), ovvero l’uomo che ha presentato l’esposto contro gli esponenti del governo, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi, già procuratore di Palermo (che poche ore dopo l’esposto ha iscritto sul registro degli indagati Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, quello dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per i reati di favoreggiamento e peculato). Con un’ombra: Giovanni Brusca, l’uomo che diede l’innesco al telecomando della strage di Capaci e che sciolse nell’acido (perché figlio di un pentito) il piccolo Giuseppe Di Matteo, era difeso poi proprio da Li Gotti.Tutto ruota attorno a una vicenda apparentemente burocratica: il pagamento delle spese legali pre-pentimento di Brusca. Nel 2005, Brusca e il suo avvocato Li Gotti presentano un ricorso al Tar del Lazio per ottenere il pagamento delle spese legali relative al periodo tra il 1996 e il 2000. Una fase in cui il boss di San Giuseppe Jato aveva cominciato a fare delle dichiarazioni ai magistrati, ma senza essere stato ancora formalmente inserito nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia. La Commissione del Viminale, che si occupava delle misure di protezione per i pentiti, aveva infatti riconosciuto il diritto al rimborso solo per il periodo successivo all’inclusione di Brusca nel programma, escludendo quello iniziale. Una decisione contestata da Brusca e dal suo legale, che sostenevano come il diritto all’assistenza fosse maturato sin dall’inizio del percorso. La vicenda è ancora rintracciabile negli archivi dell’Ansa con questa notizia: «Brusca, lo Stato mi dia i soldi per pagare l’avvocato». «La cifra», spiegò all’epoca l’avvocato Li Gotti, «non è stata quantificata. Certo è che si tratta di oltre 1.200 udienze fatte nei Tribunali di mezza Italia». E aggiunse: «La Commissione del Viminale per il caso di Brusca non ha ritenuto di dover retrodatare il riconoscimento del programma di protezione all’inizio della sua collaborazione datata 1996». Qui entra in gioco un dettaglio cruciale: la Commissione che negò il rimborso era presieduta, all’epoca, proprio da Mantovano (in quanto sottosegretario all’Interno, nella composizione c’erano magistrati e un prefetto). L'ex procuratore Otello Lupacchini (noto per le inchieste sulla Banda della Magliana), che all’epoca era membro della Commissione, sentito dalla Verità ha cercato di scavare nei ricordi. La somma richiesta per le spese legali di Brusca era «ingente». Ma, soprattutto, emerge un elemento che sottolinea il cortocircuito istituzionale: «Se Brusca non era formalmente un collaboratore nel periodo contestato», sono le valutazione che all’epoca avrebbe fatto la commissione, stando ai ricordi di Lupacchini, «non poteva ricevere fondi pubblici per la sua difesa». E la richiesta fu rigettata. «Il provvedimento della Commissione del Viminale», si lagnò Li Gotti, «è illegittimo. Anche Brusca, come tutti gli altri collaboratori di giustizia, deve usufruire dei benefici previsti per l’assistenza legale fin dall’inizio della sua collaborazione». Ma siamo ancora nel 2005. Nel 2006, Li Gotti diventa sottosegretario alla Giustizia del governo Prodi (correva il mese di maggio), trovandosi dall’altra parte del tavolo rispetto alle vicende che lo avevano visto protagonista come difensore di pentiti. E sempre nel 2006, ma ad aprile, il giorno 18 (le elezioni politiche furono vinte dalla squadra di Prodi il 9 e 10 aprile di quell’anno) il Tar accoglie il ricorso, stabilendo che la normativa sui collaboratori di giustizia non prevede che l’assistenza legale sia subordinata alla formale ammissione al programma, ma alla reale disponibilità a collaborare.Leggi l’articolo completo su La Verità
L’avvocato che ha denunciato mezzo governo patrocinava Giovanni Brusca, gestito come «dichiarante» dall’allora procuratore di Palermo. Ma il legale pretendeva la parcella dovuta a chi difende i pentiti e il sottosegretario (all’epoca al ministero dell’Interno) gliela negò.
Una storia tiene insieme lo strano triangolo che fa da retroscena all’esposto che ha prodotto gli avvisi di garanzia governativi sulla gestione del caso del generale libico Almasri. E sembrava sepolta negli archivi della giustizia italiana. Un capitolo in chiaro-scuro legato ai meccanismi che regolavano il trattamento dei collaboratori di giustizia nella fase in cui erano ancora dei semplici dichiaranti. I protagonisti sono gli stessi di oggi, ma all’epoca i loro ruoli erano differenti: l’avvocato Luigi Li Gotti, un passato remoto da missino e uno prossimo da legalitario dipietrista, che per anni ha difeso i pentiti (molti pezzi grossi di Cosa nostra dell’epoca del pentitismo), ovvero l’uomo che ha presentato l’esposto contro gli esponenti del governo, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi, già procuratore di Palermo (che poche ore dopo l’esposto ha iscritto sul registro degli indagati Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, quello dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per i reati di favoreggiamento e peculato). Con un’ombra: Giovanni Brusca, l’uomo che diede l’innesco al telecomando della strage di Capaci e che sciolse nell’acido (perché figlio di un pentito) il piccolo Giuseppe Di Matteo, era difeso poi proprio da Li Gotti.
Tutto ruota attorno a una vicenda apparentemente burocratica: il pagamento delle spese legali pre-pentimento di Brusca. Nel 2005, Brusca e il suo avvocato Li Gotti presentano un ricorso al Tar del Lazio per ottenere il pagamento delle spese legali relative al periodo tra il 1996 e il 2000. Una fase in cui il boss di San Giuseppe Jato aveva cominciato a fare delle dichiarazioni ai magistrati, ma senza essere stato ancora formalmente inserito nel programma di protezione per i collaboratori di giustizia. La Commissione del Viminale, che si occupava delle misure di protezione per i pentiti, aveva infatti riconosciuto il diritto al rimborso solo per il periodo successivo all’inclusione di Brusca nel programma, escludendo quello iniziale. Una decisione contestata da Brusca e dal suo legale, che sostenevano come il diritto all’assistenza fosse maturato sin dall’inizio del percorso. La vicenda è ancora rintracciabile negli archivi dell’Ansa con questa notizia: «Brusca, lo Stato mi dia i soldi per pagare l’avvocato». «La cifra», spiegò all’epoca l’avvocato Li Gotti, «non è stata quantificata. Certo è che si tratta di oltre 1.200 udienze fatte nei Tribunali di mezza Italia». E aggiunse: «La Commissione del Viminale per il caso di Brusca non ha ritenuto di dover retrodatare il riconoscimento del programma di protezione all’inizio della sua collaborazione datata 1996». Qui entra in gioco un dettaglio cruciale: la Commissione che negò il rimborso era presieduta, all’epoca, proprio da Mantovano (in quanto sottosegretario all’Interno, nella composizione c’erano magistrati e un prefetto). L'ex procuratore Otello Lupacchini (noto per le inchieste sulla Banda della Magliana), che all’epoca era membro della Commissione, sentito dalla Verità ha cercato di scavare nei ricordi. La somma richiesta per le spese legali di Brusca era «ingente».
Ma, soprattutto, emerge un elemento che sottolinea il cortocircuito istituzionale: «Se Brusca non era formalmente un collaboratore nel periodo contestato», sono le valutazione che all’epoca avrebbe fatto la commissione, stando ai ricordi di Lupacchini, «non poteva ricevere fondi pubblici per la sua difesa». E la richiesta fu rigettata. «Il provvedimento della Commissione del Viminale», si lagnò Li Gotti, «è illegittimo. Anche Brusca, come tutti gli altri collaboratori di giustizia, deve usufruire dei benefici previsti per l’assistenza legale fin dall’inizio della sua collaborazione». Ma siamo ancora nel 2005. Nel 2006, Li Gotti diventa sottosegretario alla Giustizia del governo Prodi (correva il mese di maggio), trovandosi dall’altra parte del tavolo rispetto alle vicende che lo avevano visto protagonista come difensore di pentiti. E sempre nel 2006, ma ad aprile, il giorno 18 (le elezioni politiche furono vinte dalla squadra di Prodi il 9 e 10 aprile di quell’anno) il Tar accoglie il ricorso, stabilendo che la normativa sui collaboratori di giustizia non prevede che l’assistenza legale sia subordinata alla formale ammissione al programma, ma alla reale disponibilità a collaborare.