CORRETTIVO CARTABIA: modifiche in materia di mediazione civile, commerciale e negoziazione assistita.

di Gabriella Ciriolo Lexant In data 25 gennaio 2025 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216, ad integrazione del d. lgs.  n. 28/ 2010, contenente le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione […]

Feb 1, 2025 - 05:02
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CORRETTIVO CARTABIA: modifiche in materia di mediazione civile, commerciale e negoziazione assistita.

In data 25 gennaio 2025 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216, ad integrazione del d. lgs.  n. 28/ 2010, contenente le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”.

Lo scopo che il correttivo si prefigge è quello di rendere più flessibili e informali gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione e negoziazione assistita), correggendo difetti e criticità incontrati dagli Organismi di mediazione nella pratica quotidiana.

Di seguito le principali novità.

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Mediazione telematica e incontri di mediazione da remoto in audiovideo.

Il D.lgs. n. 216/2024, in primo luogo, chiarifica definitivamente la distinzione tra quella che è la mediazione svolta in modalità telematica (art. 8bis, nuovo testo riscritto) e la mediazione “originaria”, i cui incontri non si svolgono di persona, bensì mediante modalità audiovisiva da remoto (art. 8ter, introdotto ex novo).

La mediazione con modalità telematica, lo cui svolgimento è rimesso al consenso delle parti, prevede che tutti gli atti siano formati e sottoscritti nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale.

A conclusione del procedimento, il verbale e l’eventuale accordo sono formati dal mediatore, trasmessi dal medesimo alle parti, le quali provvedono alla sottoscrizione. Il mediatore, al quale vengono resi gli atti, verificata la correttezza dell’apposizione delle firme, trasmette il documento informatico alla segreteria dell’Organismo di mediazione, che ne cura il deposito in conformità all’art. 43 del D.lgs. n. 82 del 2005.

Il procedimento di cui sopra, invero, è ormai surclassato quasi totalmente dalla mediazione svolta con modalità audiovisiva da remoto, la quale – a sua volta – va a sostituire l’originaria mediazione, caratterizzata dall’obbligatoria presenza personale delle parti.

Nell’ottica di semplificazione del procedimento, l’art. 8 ter non prescrive requisiti particolari per il sistema di collegamento da utilizzare, a condizioni che sia garantita la “contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.

A conclusione degli incontri, qualora le parti prestino il proprio consenso, il mediatore acquisisce le sottoscrizioni delle parti con le modalità di cui al codice dell’amministrazione digitale.

In assenza di intesa in merito alla sottoscrizione digitale, il mediatore sarà tenuto a raccogliere le firme dei partecipanti in presenza dinanzi a sé. Salvo quanto previsto dall’articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l’eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l’Organismo (art. 11 comma 5).

L’esperienza insegna che molti procedimenti di mediazione possano essere avviati con modalità da remoto e concludersi in presenza, o viceversa. Al fine, però, di evitare strumentali dilazioni, l’art. 8 ter introduce il comma 5, in ragione del quale “le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio”.

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Durata del procedimento.

Il D.lgs. in commento riscrive totalmente l’art. 6, ad oggetto la durata del procedimento.

Differentemente da quanto originariamente prescritto, infatti, il procedimento di mediazione può avere una durata massima di sei mesi (abbandonando, quindi, i tre mesi di cui agli albori), non soggetti a sospensione feriale, decorrenti:

  • dalla data di deposito della domanda, in caso di procedimento volontario;
  • dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 5, comma 2, o dall’articolo 5-quater, in caso di mediazione delegata.

Detto termine, in caso di obbligazione volontaria, è prorogabile dopo la instaurazione, ma prima della scadenza, “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”. Ai sensi del comma 4 dell’art. 6, l’accordo di proroga deve risultare dal verbale di mediazione ovvero da un separato accordo scritto da allegare allo stesso.

Qualora, invece, la mediazione sia delegata dal giudice, il termine di sei mesi potrà essere prorogato di ulteriori tre mesi, ma “per una sola volta”, al fine unico di evitare strumentali lungaggini nei processi.

La proroga del termine deve essere portata a conoscenza del giudice mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Le disposizioni di cui all’art. 6 “”si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione” (art. 4, comma 1).

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La delega per la partecipazione all’incontro.

L’art. 8 specifica le modalità di partecipazione all’incontro di mediazione.

Qualora, infatti, le parti non possano presenziare alla mediazione “per giustificati motivi”, la legge riconosce alle stesse la facoltà di delegare un soggetto terzo.

La delega è conferita non già con un atto notarile, ma con un semplice “atto scritto con firma non autenticata e contenente gli estremi del documento di identità del delegante” (art. 8, co. 4bis).

Viceversa, nei casi di cui all’articolo 11, comma 7 (ossia nell’ipotesi in cui le parti concludano uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643, soggetti a trascrizione) il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Ai fini dell’acquisizione della delega agli atti di procedura, il delegato a partecipare all’incontro di mediazione ne cura la presentazione e la consegna, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità.

Conclusione del procedimento: effetti della mediazione sul termine di decadenza e decorrenza

Al fine di dissipare le incertezze sorte successivamente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia in merito alla decorrenza del termine decadenziale per l’introduzione della domanda giudiziale a seguito di mancato accordo, il legislatore ha aggiunto all’art. 11 del D.lgs 28/2010 il comma 4 bis, in ragione del quale il giudizio deve essere proposto nel termine di 30 giorni, “decorrenti dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”.

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Efficacia dell’accordo ed esecuzione

Nell’ipotesi in cui il procedimento di mediazione si concluda positivamente ma una delle parti non adempia a quanto prescritto nell’accordo depositato, costringendo l’altra ad intraprendere l’esecuzione, l’art. 12 prescrive che “l’accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c.”. È, inoltre, concessa all’avvocato la facoltà di certificare la conformità dell’accordo all’originale depositato dalla segreteria dell’organismo, qualora lo stesso sia trasmesso con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario. 

L’art. 12 in esame disciplina, altresì, l’ipotesi in cui le parti, nel corso del procedimento di mediazione, non siano rappresentate da un legale. In tal caso, la norma prevede che l’accordo che non possa essere attestato, debba, invece, essere omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale sia stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

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Patrocinio a Spese dello Stato in mediazione (anche all’avvocato fuori Foro)

Il D.lgs 216/2024 disciplina le condizioni di accesso al Patrocinio a Spese dello Stato, il quale è garantito (ex art. 15 bis):

  • al cittadino italiano non abbiente;
  • all’apolide;
  • ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica;
  • allo straniero, a condizione che sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione.

Il soggetto che voglia accedere al beneficio è chiamato – qualora il Consiglio dell’Ordine competente ne faccia richiesta – a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda di ammissione, a pena di inammissibilità della stessa (art. 15 quinquies, 1 bis).

Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’Ordine accoglie l’istanza di ammissione anticipata è trasmessa all’ufficio finanziario competente per le verifiche in merito alla posizione fiscale dell’istante, ai sensi dell’art. 127 del DPR 115/2002 (art. 15 quinquies, 2 bis).

La normativa in esame introduce, altresì, un’importante novità in tema di avvocati “fuori Foro”: viene, infatti, eliminato l’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione, con la precisazione, però, che al medesimo “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.

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Considerazioni finali

Il Correttivo Cartabia in tema di mediazione e negoziazione assistita si inserisce nell’alveo degli interventi legislativi finalizzati a rendere più snello e moderno il sistema giuridico nazionale.

Nell’ottica di un procedimento il cui svolgimento ha luogo con modalità telematiche o da remoto, i cui protagonisti sono gli strumenti informatici di collegamento e di sottoscrizione (firma digitale), si auspica che l’intera comunità – non composta esclusivamente da avvocati nativi digitali o da soggetti con accesso diretto alla tecnologia – sia messa nelle condizioni di accostarvisi agevolmente. Ciò, al solo fine di non compromettere il coinvolgimento di ogni soggetto che sia concretamente interessato all’accesso agli strumenti del diritto.

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