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Ogniqualvolta venga in rilievo una responsabilità contrattuale o legale come quella del debitore che non adempia, solo per un certo lasso di tempo, all’obbligo di pagamento rateale, (riprendendo i versamenti), può venire in rilievo, a determinate (e restrittive) condizioni, la categoria dell’inesigibilità (temporanea) della prestazione, ex artt. 1375 c.c. e 1175 c.c., peraltro, dotata di un fondamento costituzionale nell’art. 2 Cost; ciò, specie, quando l’esecutato incorra nella perdita del valore-casa, quale bene il cui rango costituzionale è, invero, contestato, ma è, comunque, riconducibile al più ampio ombrello protettivo che l’ordinamento Cedu assicura alla Proprietà, elevata a diritto fondamentale della Persona e sdoganata dalla veste di diritto funzionalizzato al conseguimento dell’utilità sociale che gli aveva conferito la Costituzione, relegandolo, al contempo, nell’ambito della disciplina dei rapporti economici e sociali.
A livello rimediale, stante l’attuale assetto codicistico, non può non evocarsi la rimessione in termini quale istituto di carattere generale, introdotto, nella sua rinnovata dimensione operativa, dalla riforma di rito del 2009, che pone quale unica condizione, per il suo operare, la ricorrenza di una “causa non imputabile” e con cui si è compiutamente realizzato nel processo civile il passaggio dal sistema fondato sulla regola generale dell’autoresponsabilità da decadenza di tipo “oggettivo” al sistema dell’autoresponsabilità da decadenza sul fondamento della colpa, di tipo quindi soggettivo.
In una logica di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della conversione, non può non ritenersi che la rimessione in termini possa essere chiamata ad operare ogniqualvolta sopravvengano circostanze attinenti alla sfera personale del debitore, transeunti, oggettive e verificabili (come la perdita del posto di lavoro, uno stato di malattia parzialmente invalidante, un pignoramento in proprio danno) che – pur non attingendo il livello quantitativo dell’impossibilità oggettiva – possano qualificarsi, comunque, rientranti nella diversa categoria dell’impossibilità di tipo soggettivo, già ampiamente ammessa dalla moderna dottrina civilistica oppure risultino idonee, per la loro pregnanza, a rendere, contrario a buona fede oggettiva e, quindi, inesigibile temporaneamente, la richiesta di adempimento di una obbligazione, anche meramente pecuniaria.
Laddove l’impedimento inerente alla sfera del debitore sia definitivo, si assiste, logicamente e ragionevolmente, alla decadenza dell’esecutato con conseguente estinzione dell’obbligazione legale (di pagamento rateale) e sostituzione dell’obbligazione inadempiuta con la soggezione, da parte del debitore, alla ripresa dell’esecuzione.
Feb 6, 2025 0
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