Bonus mamme lavoratrici, cosa è cambiato con la Legge di Bilancio 2025?
lentepubblica.it Scopriamo in questo approfondimento la situazione attuale dell’occupazione in “rosa” e quali sono state le modifiche al bonus mamme lavoratrici dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2025. I dati presentati con riferimento al mese di dicembre 2024, continuano a non essere troppo positivi sul fronte dell’occupazione femminile, nello specifico gli ultimi dati ISTAT vedono, rispetto […] The post Bonus mamme lavoratrici, cosa è cambiato con la Legge di Bilancio 2025? appeared first on lentepubblica.it.
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Scopriamo in questo approfondimento la situazione attuale dell’occupazione in “rosa” e quali sono state le modifiche al bonus mamme lavoratrici dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2025.
I dati presentati con riferimento al mese di dicembre 2024, continuano a non essere troppo positivi sul fronte dell’occupazione femminile, nello specifico gli ultimi dati ISTAT vedono, rispetto al mese precedente, gli occupati sostanzialmente stabili anche se con una crescita dei disoccupati ed una riduzione degli inattivi.
La stabilità dell’occupazione è, però, un dato di sintesi risultante dall’aumento di questa stabilità per gli impiegati uomini, specificamente la classe di lavoratori dipendenti permanenti con età compresa tra i 35-49enni ma di una diminuzione delle donne stabilmente occupate, dei dipendenti a termine, degli autonomi e tra chi ha meno di 25 anni di età; sostanzialmente stabili le altre classi d’età. Il tasso di occupazione cala al 62,3% (-0,1 punti).
Continua ad essere, dunque, una meta lontana quella di parità di genere soprattutto se si parla di vita professionale e lavoro. Il governo tenta, allora, la carta del sostegno a chi lavoro già ce lo ha, con il rinnovo della misura della decontribuzione per le mamme lavoratrici, anche se la misura subisce un cambiamento rispetto al 2024.
Bonus mamme lavoratrici, cosa è cambiato con la Legge di Bilancio 2025?
L’agevolazione introdotta proprio nel 2024 per le lavoratrici madri consisteva nell’esonero contributivo del 100 per cento, con un tetto massimo di 3.000 euro annui, riconosciuto alle lavoratrici madri con almeno due figli e fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, se con contratto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato. Cessato il 31 dicembre dello scorso anno, lo sconto per le madri è stato oggetto di importanti modifiche per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
- Innanzitutto cambia l’ampiezza del nucleo familiare a cui verrà destinato il sostegno che dovrà essere composto da una madre lavoratrice con almeno 3 figli e fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
- Altra importante modifica riguarda la possibilità di estensione dell’agevolazione anche alle lavoratrici autonome, precedentemente escluse, anche se con alcune limitazioni, tra le quali la condizione di non aver aderito al regime forfettario.
- Cambia l’importo dell’esonero che non sarà più totale ma parziale.
- L’esonero contributivo spetterà solo a quelle lavoratrici con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore ai 40.000 euro su base annua.
Per poter vedere sui propri redditi l’effetto positivo della nuova edizione del bonus rivisto e corretto dalla legge di bilancio 2025, bisognerà avere pazienza ed attendere l’emanazione del decreto di riferimento da parte del ministero del lavoro e dell’economia, un apposito decreto attuativo MEF-MLPS, che provvederà a fissare le modalità operative e impartirà le successive istruzioni dell’Inps.
Era stato proprio l’INPS, con un messaggio ufficiale, il 401/2025°, a fare il punto sulla portata applicativa del bonus mamme, definire i dettagli già noti e fare riferimento all’Iter Istituzionale della normativa di riferimento. La nota diffusa rende noto come la legge di bilancio 2024 abbia previsto un esonero totale della quota di contribuzione previdenziale, nel limite massimo di 3.000 euro annui, a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero è valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 ed è applicabile alle lavoratrici con contratto dipendente a tempo indeterminato mentre ne sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Diversi nuovi paletti per le agevolazioni
Un po’ arzigogolata e complessa la lettura della normativa, che traccia di fatto una sorta di diversi paletti, ai fini di applicare l’agevolazione, che cambiano di anno in anno. Per cercare di semplificare e fissare delle linee temporali, mentre il bonus per le lavoratrici madri di due figli ha cessato di avere applicazione al 31 dicembre 2024, l’esonero per le lavoratrici madri di tre o più figli rimane valido fino al 31 dicembre 2026 e si applica anche in caso di nascita, affido o adozione di un terzo figlio.
Su questo impianto normativo preesistente, l’ultima legge di bilancio 2025, ha stabilito di introdurre un nuovo esonero parziale a favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, con reddito annuo fino a 40mila euro, aggiungendo alla platea di beneficiarie, come abbiamo visto, le lavoratrici autonome.
A partire dal 1° gennaio 2025 possono beneficiarne di questa misura di sostegno le lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Nel 2025-2026 il nuovo bonus non si andrà ad applicare in favore delle lavoratrici dipendenti, madri di 3 o più figli, che beneficiano dell’esonero contributivo nella forma prevista dalla Legge di Bilancio 2024. Dal 2027 si innalza il limite d’età per il figlio più piccolo, permettendo alle lavoratrici madri di tre o più figli di poter beneficiare dell’agevolazione fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.
Un nuovo esonero contributivo per l’occupazione femminile?
Sul fronte invece della creazione di nuovo lavoro al femminile e magari per l’emersione di lavoro femminile che già esiste, una novità importante può essere considera l’agevolazione inserita lo scorso anno nel decreto Coesione, già attiva e con una durata prevista per tutto l’anno appena iniziato.
Questa misura prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate, cioè disoccupate da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno oppure che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere.
L’agevolazione prevede per i datori di lavoro del settore privato che decideranno di assumere lavoratrici, senza alcun limite di età, con un contratto a tempo indeterminato, un esonero totale dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico (ad esclusione di premi e contributi INAIL) per massimo 2 anni, nel limite massimo di 650 euro su base mensile.
L’esonero contributivo spetta anche per l’assunzione di donne fuoriuscite dal mondo del lavoro da molto tempo, di qualsiasi età, ma prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, senza vincoli di residenza. Per beneficiare della misura, le assunzioni dovranno avvenire nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 e dovranno comportare un incremento occupazionale netto. L’esonero non è valido per i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato ma è compatibile con la maxi deduzione fino al 120 per cento.
L’agevolazione è già operativa dallo scorso settembre ma, anche in questo caso, per la fruizione dell’esonero si deve attendere la pubblicazione del decreto attuativo e delle istruzioni operative da parte dell’INPS, ancora non pubblicato.
Esiste già il bonus per le donne “svantaggiate”
Già operante da tempo invece l’agevolazione introdotta nel lontano 2012 con il vaglio della legge n. 92/2012 (commi 8-11) che prevede anche in questo caso un esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate. L’esonero in questo caso è strutturale, motivo per il quale non sono previsti termini di scadenza per l’assunzione o l’invio delle domande. Per assicurarsi lo sgravio contributivo nella misura del 50 per cento sui premi e contributi INPS e INAIL, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda all’INPS, utilizzando il modulo di istanza on line “92-2012″, disponibile nel Cassetto previdenziale di riferimento del sito istituzionale.
L’esonero dal versamento del 50% dei contributi in questo caso avrà una durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o la trasformazione di un contratto determinato; 12 mesi di esonero parziale sono invece previsti per le assunzioni a tempo determinato. Anche in questo caso, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto mentre per fruire dell’incentivo sono esclusi i rapporti di lavoro occasionale, domestico, intermittente e in apprendistato.
Ancora una volta niente limiti di età per le donne coinvolte nell’eventuale assunzione, unico requisito quello di essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi requisito che si riduce a 6 mesi di disoccupazione per donne residenti in aree svantaggiate oppure che operano in una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (oltre il 25 per cento). Esonero dal versamento dell’1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per aziende titolari di certificazione di ‘parità di genere’, in questo caso si applica uno sgravio automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
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