Agevolazioni impatriati ora compatibili con gli incentivi per docenti e ricercatori
![CDATA[L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 16 del 28 gennaio 2025, ha chiarito che il contribuente che, al rientro in Italia, svolge un'attività di ricerca ed esercita anche un'attività di lavoro autonomo potrà, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, applicare l'art. 44 del D.L. 78/2010 ai redditi prodotti in Italia per l'attività di ricerca e l'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia (c.d. regime impatriati). A differenza della previgente normativa sul regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015) che prevedeva, espressamente, un divieto di cumulo tra le due diverse agevolazioni di cui in premessa, la nuova disciplina (art. 5, D.Lgs. 209/2023) introdotta, a decorrere dal periodo di imposta 2024, in favore dei lavoratori che, in presenza di determinate condizioni, trasferiscano la residenza fiscale ex art. 2 del TUIR in Italia, non preclude la possibilità di godere, esistendo tutti i presupposti di legge, di entrambi i regimi agevolati. Di conseguenza, l’Agenzia ha fornito parere positivo all’istante che ha dichiarato di aver conseguito in Italia, nel 2012, una laurea in odontoiatria e protesi dentale e di essersi trasferito, nel medesimo anno, in Spagna (precisamente a Barcellona), al fine di frequentare un master della durata di 3 anni. Dal 2016 al 2022, lo stesso è stato docente, con contratto a tempo indeterminato, presso un'università spagnola e, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, si è trasferito presso un'altra università spagnola ove, nel corso del 2024, ha esercitato la sua attività di docenza come lavoratore dipendente del medesimo ente. Al riguardo, l'istante ha evidenziato di aver presentato, in data 1° agosto 2024, le proprie dimissioni da tale contratto di lavoro per poter accettare l'incarico di professore associato presso un'università italiana (ove è stato immesso in servizio in data 1° settembre 2024) e di essere in procinto di iscriversi all'Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (in quanto risulta iscritto all'AIRE dal 7 settembre 2018), acquisendo, quindi, la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2025 alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 2 del TUIR. Premesso quanto sopra, considerato che sta per aprire la P. IVA per svolgere anche l'attività di lavoro autonomo come medico odontoiatra e che è sua intenzione vivere in Italia per almeno quattro anni dall'acquisizione della residenza fiscale, nonché prestare l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato italiano, il contribuente riteneva di poter fruire contemporaneamente del ''nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'' di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (limitatamente all'attività di medico odontoiatra), nonché degli ''incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero'' di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010 (limitatamente all'attività di professore universitario).]]
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 16 del 28 gennaio 2025, ha chiarito che il contribuente che, al rientro in Italia, svolge un'attività di ricerca ed esercita anche un'attività di lavoro autonomo potrà, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, applicare l'art. 44 del D.L. 78/2010 ai redditi prodotti in Italia per l'attività di ricerca e l'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia (c.d. regime impatriati).
A differenza della previgente normativa sul regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015) che prevedeva, espressamente, un divieto di cumulo tra le due diverse agevolazioni di cui in premessa, la nuova disciplina (art. 5, D.Lgs. 209/2023) introdotta, a decorrere dal periodo di imposta 2024, in favore dei lavoratori che, in presenza di determinate condizioni, trasferiscano la residenza fiscale ex art. 2 del TUIR in Italia, non preclude la possibilità di godere, esistendo tutti i presupposti di legge, di entrambi i regimi agevolati.
Di conseguenza, l’Agenzia ha fornito parere positivo all’istante che ha dichiarato di aver conseguito in Italia, nel 2012, una laurea in odontoiatria e protesi dentale e di essersi trasferito, nel medesimo anno, in Spagna (precisamente a Barcellona), al fine di frequentare un master della durata di 3 anni.
Dal 2016 al 2022, lo stesso è stato docente, con contratto a tempo indeterminato, presso un'università spagnola e, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, si è trasferito presso un'altra università spagnola ove, nel corso del 2024, ha esercitato la sua attività di docenza come lavoratore dipendente del medesimo ente.
Al riguardo, l'istante ha evidenziato di aver presentato, in data 1° agosto 2024, le proprie dimissioni da tale contratto di lavoro per poter accettare l'incarico di professore associato presso un'università italiana (ove è stato immesso in servizio in data 1° settembre 2024) e di essere in procinto di iscriversi all'Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (in quanto risulta iscritto all'AIRE dal 7 settembre 2018), acquisendo, quindi, la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2025 alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 2 del TUIR. Premesso quanto sopra, considerato che sta per aprire la P. IVA per svolgere anche l'attività di lavoro autonomo come medico odontoiatra e che è sua intenzione vivere in Italia per almeno quattro anni dall'acquisizione della residenza fiscale, nonché prestare l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato italiano, il contribuente riteneva di poter fruire contemporaneamente del ''nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'' di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (limitatamente all'attività di medico odontoiatra), nonché degli ''incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero'' di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010 (limitatamente all'attività di professore universitario).]]