Sull’estensione della delega di funzioni
![CDATA[La delega delle funzioni, regolata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, può essere uno strumento utile in realtà complesse per migliorare l’organizzazione e il controllo, suddividendo i compiti e le responsabilità. Tuttavia, resta una materia complessa soprattutto nel caso in cui avvenga un infortunio e si debbano stabilire le rispettive responsabilità fra delegante e delegato, come vediamo nella sentenza della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2024. Il fatto e la sentenza impugnata L’impuntato, dirigente con delega di funzioni in materia di salute e sicurezza, era stato condannato a seguito dell’infortunio di un dipendente, che gli aveva causato lesioni gravi. L’incidente era avvenuto durante le operazioni di carico di capriate su un rimorchio; le capriate, prodotte dall’azienda per cui lavorano tutti i soggetti coinvolti, non erano state adeguatamente fissate e, con l’azione del vento, una di questa si era ribaltata colpendo il lavoratore. Era emerso che la valutazione dei rischi non aveva considerato sufficientemente nello specifico il rischio che aveva portato all’incidente e mancavano istruzioni operative che indicassero come eseguire il lavoro di carico evitando il rischio di ribaltamento. Successivamente all’incidete l’azienda aveva implementato una procedura che richiedeva il fissaggio alle sponde del rimorchio, prima di rilasciare il materiale dal mezzo di sollevamento. Nei primi gradi di giudizio, quindi, la causa dell’incidente era stata ricondotta all’inadeguatezza del DVR e delle istruzioni riguardanti l’operazione, che avveniva regolarmente. Era stato inoltre condannato il dirigente con delega alla sicurezza, in quanto venuto meno all’obbligo di organizzare l’attività di carico degli elementi prefabbricati. I limiti della delega La Corte di Cassazione ha deciso di ribaltare i precedenti giudizi, accogliendo il ricorso del dirigente. La Corte ha infatti affermato che non era sostenibile ritenere responsabile il delegato. Nelle ragioni, si legge che, dato che la causa dell’incidente era direttamente legate all’inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi, la figura responsabile doveva essere riconosciuta nel datore di lavoro, ovvero il legale rappresentante dell’azienda. Questo in virtù di quanto chiaramente riportato nel D.Lgs. 81/08, per cui l’elaborazione del DVR è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, e quindi a questi resta in capo nonostante vi siano delegati alla sicurezza. Inoltre, si è riconosciuto come le precedenti sentenze fossero in contrasto con la giurisprudenza stessa, che prevede una gerarchia delle responsabilità, per cui non poteva essere imputabile solo il dirigente né tantomeno è possibile attribuire a costui responsabilità che appartengono in tutto e per tutto al datore di lavoro. Conclusioni Al di là della causa principale dell’incidente, viene ribadito che i ruoli del datore di lavoro e del delegato rimangono distinti e la delega non può essere illimitata, dato che la normativa prevede attività non trasferibili. Come ci dimostrano le sentenze discusse, questo principio, che ad alcuni sembrerà ovvio, rivela la complessità dell’istituto della delega e della sua interpretazione.]]
La delega delle funzioni, regolata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, può essere uno strumento utile in realtà complesse per migliorare l’organizzazione e il controllo, suddividendo i compiti e le responsabilità. Tuttavia, resta una materia complessa soprattutto nel caso in cui avvenga un infortunio e si debbano stabilire le rispettive responsabilità fra delegante e delegato, come vediamo nella sentenza della Corte di Cassazione del 24 ottobre 2024.
Il fatto e la sentenza impugnata
L’impuntato, dirigente con delega di funzioni in materia di salute e sicurezza, era stato condannato a seguito dell’infortunio di un dipendente, che gli aveva causato lesioni gravi. L’incidente era avvenuto durante le operazioni di carico di capriate su un rimorchio; le capriate, prodotte dall’azienda per cui lavorano tutti i soggetti coinvolti, non erano state adeguatamente fissate e, con l’azione del vento, una di questa si era ribaltata colpendo il lavoratore.
Era emerso che la valutazione dei rischi non aveva considerato sufficientemente nello specifico il rischio che aveva portato all’incidente e mancavano istruzioni operative che indicassero come eseguire il lavoro di carico evitando il rischio di ribaltamento. Successivamente all’incidete l’azienda aveva implementato una procedura che richiedeva il fissaggio alle sponde del rimorchio, prima di rilasciare il materiale dal mezzo di sollevamento.
Nei primi gradi di giudizio, quindi, la causa dell’incidente era stata ricondotta all’inadeguatezza del DVR e delle istruzioni riguardanti l’operazione, che avveniva regolarmente. Era stato inoltre condannato il dirigente con delega alla sicurezza, in quanto venuto meno all’obbligo di organizzare l’attività di carico degli elementi prefabbricati.
I limiti della delega
La Corte di Cassazione ha deciso di ribaltare i precedenti giudizi, accogliendo il ricorso del dirigente.
La Corte ha infatti affermato che non era sostenibile ritenere responsabile il delegato. Nelle ragioni, si legge che, dato che la causa dell’incidente era direttamente legate all’inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi, la figura responsabile doveva essere riconosciuta nel datore di lavoro, ovvero il legale rappresentante dell’azienda. Questo in virtù di quanto chiaramente riportato nel D.Lgs. 81/08, per cui l’elaborazione del DVR è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, e quindi a questi resta in capo nonostante vi siano delegati alla sicurezza.
Inoltre, si è riconosciuto come le precedenti sentenze fossero in contrasto con la giurisprudenza stessa, che prevede una gerarchia delle responsabilità, per cui non poteva essere imputabile solo il dirigente né tantomeno è possibile attribuire a costui responsabilità che appartengono in tutto e per tutto al datore di lavoro.
Conclusioni
Al di là della causa principale dell’incidente, viene ribadito che i ruoli del datore di lavoro e del delegato rimangono distinti e la delega non può essere illimitata, dato che la normativa prevede attività non trasferibili.
Come ci dimostrano le sentenze discusse, questo principio, che ad alcuni sembrerà ovvio, rivela la complessità dell’istituto della delega e della sua interpretazione.]]