Accertamenti fiscali sui pensionati all’estero

L’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria legata ai soggetti espatriati, riguarda anche i pensionati. In questi ultimi anni gli accertamenti sui pensionati espatriati non si sono fatti mancare. Paesi come la Grecia, la Tunisia, ma anche Albania, Bulgaria, Cipro e Montenegro, sono mete ambite per sfruttare regimi fiscali di favore ed ottenere una tassazione più mite […] L'articolo Accertamenti fiscali sui pensionati all’estero proviene da Fiscomania.

Feb 7, 2025 - 07:45
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Accertamenti fiscali sui pensionati all’estero

L’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria legata ai soggetti espatriati, riguarda anche i pensionati. In questi ultimi anni gli accertamenti sui pensionati espatriati non si sono fatti mancare. Paesi come la Grecia, la Tunisia, ma anche Albania, Bulgaria, Cipro e Montenegro, sono mete ambite per sfruttare regimi fiscali di favore ed ottenere una tassazione più mite sulla pensione.

Per ogni trasferimento di residenza all’estero diventa rilevante andare ad individuare la corretta procedura di trasferimento in relazione alle specifica situazione personale del pensionato, guardando alla normativa interna nazionale ed alle all’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni (ove esistente).

Commettere errori in questa procedura o sottovalutare la propria posizione potrebbe far incorrere in accertamenti fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha da tempo avviato procedure di controllo anche sui pensionati trasferiti all’estero al fine di verificare:

  • L’effettivo trasferimento di residenza all’estero, legato soprattutto al tempo di permanenza fuori dall’Italia e dall’effettivo affievolimento dei legami personali;
  • La corretta modalità di tassazione delle pensioni erogate dall’Italia e percepite dall’espatriato.

Andiamo, dunque, ad approfondire questi elementi per individuare i principali errori che possono essere commessi.

La residenza fiscale per i pensionati espatriati

Il trasferimento della residenza fiscale dall’Italia al Paese estero prescelto è il primo elemento da analizzare. Mantenere la residenza fiscale in Italia significa vedersi tassare i redditi ovunque prodotti. Per questo è fondamentale verificare le condizioni previste dalla normativa nazionale (art. 2 del TUIR) e convenzionale.

Per quanto riguarda la normativa nazionale gli elementi da andare ad approfondire riguardano:

L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)

L’iscrizione all’AIRE è elemento necessario ma da solo non sufficiente a trasferire la propria residenza fiscale all’estero. Si tratta di un requisito di natura meramente formale, che consente la cancellazione dal registro della popolazione residente. Si tratta di un adempimento con il quale il soggetto dichiara formalmente di essere in possesso dei requisiti sostanziali del trasferimento e che quindi, potrebbe essere considerato non più fiscalmente residente in Italia.

L’iscrizione è valida dal momento in cui si riceve la comunicazione di accettazione, con effetto dal momento di presentazione della domanda (protocollazione). L’effetto dell’iscrizione è la perdita del servizio sanitario nazionale ed in caso di proprietà immobiliari si perdono i requisiti della c.d. “abitazione principale” ai fini IMU. In cambio è possibile fruire di tutti i servizi consolari (passaporto, documenti di identità, voto dall’estero, etc).

Mancata iscrizione AIRE: conseguenze

Un elemento da tenere in considerazione che, fino al periodo di imposta 2023, la mancata iscrizione AIRE rappresentava una presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia. Questo significava che la sola mancata iscrizione consentiva all’Amministrazione finanziaria di contestare la posizione del pensionato, senza prova contraria da parte di quest’ultimo. Tuttavia, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/23, la presunzione di residenza fiscale è divenuta relativa. Quindi, il pensionato non iscritto AIRE ha la possibilità di poter fornire prova contraria per dimostrare la sua effettiva residenza all’estero. Non si tratta di un salvacondotto ma, sicuramente, la posizione dei pensionati non iscritti AIRE può consentire la difesa della propria posizione. Resta fondamentale valutare attentamente la propria posizione con un commercialista esperto.

Per approfondire: Liste selettive AIRE per i controlli sui trasferimenti di residenza.

Residenza all’estero ex art. 43 c.c.

Il secondo elemento da analizzare riguarda la residenza civilistica, individuata ex art. 43 c.c., secondo la quale la stessa deve essere individuata nel luogo in cui il soggetto dimora abitualmente. Pertanto, senza approfondire in dettaglio, possiamo dire che per poter acquisire una residenza fiscale estera è necessario che il soggetto permanga all’estero con l’intenzione di volervi rimanere (attraverso i principali interessi).

Il principale errore che viene commesso è quello di vivere all’estero soltanto per alcuni mesi dell’anno, trascorrendo in Italia una buona parte dell’anno. In questi casi l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di contestare la posizione del pensionato, proprio in virtù della residenza. Questo tipo di analisi deriva sia dall’attività di accertamento e dalle banche dati che il Fisco può avere a disposizione, sia dall’attività di scambio di informazioni (automatiche o su richiesta) con lo Stato estero di immigrazione.

Domicilio come luogo di sviluppo degli interessi personali

Il fattore, solitamente, determinante per la residenza fiscale estera è il concetto di domicilio. Con questo termine si fa riferimento al luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Diventa dirimente, quindi, lo spostamento degli interessi:

  • Personali: intesi come i principali interessi che afferiscono alla persona, come interessi culturali, morali, sociali, etc;
  • Familiari: intesi come coniuge (o convivente) e figli (minori o comunque non slegati dal nucleo familiare di origine).

Anche in questo caso il principale errore che si può commettere e quello di lasciare in Italia parte dei propri interessi personali, oppure il coniuge che, decide di non volersi trasferire all’estero. In questi casi è fondamentale valutare attentamente la propria posizione, le possibilità di modifica della stessa, ed i rischi.

Presenza fisica in Italia

Altro elemento spesso determinante è quello legato alla presenza fisica in Italia. Infatti, trasferire la residenza significa trascorrere almeno 183 giorni fuori dal territorio nazionale. Il criterio della presenza fisica è un elemento determinante, in quanto ogni frazione di giorno di presenza in Italia viene conteggiato come giornata intera. Questo aspetto, inevitabilmente, è in grado di influenza la posizione del soggetto espatriato.

L’errore, in questo caso, è quello di sottovalutare la presenza in Italia durante l’anno, ed anche gli strumenti che l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione per individuare la presenza nel territorio italiano. Inoltre, spesso, tale conteggio può derivare anche da presunzioni che devono poi essere confermate o sconfessate dal contribuente in fase di accertamento.

L’elemento temporale

Con l’elemento temporale si fa riferimento al fatto che tutti gli elementi sopra riportati (relativi all’art. 2 del TUIR) devono essere verificati per la maggior parte del periodo di imposta. Questo significa che, ognuno degli elementi visti sopra, deve trovare riscontro per almeno 183 giorni nell’anno. Pertanto, è fondamentale raccogliere la documentazione in grado di dimostrare la bontà della propria situazione. Questo, indipendentemente dall’onere della prova.

Onere della prova

In linea generale l’onere della prova, in fase di accertamento fiscale sui pensionati, spetta all’Amministrazione finanziaria. Nell’attività di indagine è compito di quest’ultima individuare elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino il mantenimento della residenza fiscale in Italia del pensionato espatriato. Sarà poi in fase di accertamento che il pensionato potrà, eventualmente, dimostrare la bontà della propria situazione.

Tuttavia, deve essere tenuta in considerazione, l’inversione dell’onere della prova (prevista dall’art. 2, co. 2-bis del TUIR) per i trasferimenti in Paesi black list (o paradisi fiscali) individuati dal DM 4 maggio 1999. In questo caso, diventa onere del pensionato espatriato, dimostrare l’effettivo legame con il Paese di trasferimento. Altrimenti, la presunzione è in grado di riportare automaticamente la residenza fiscale in Italia. Maggiore cautela, quindi, diventa d’obbligo per questo tipo di trasferimenti.

Tassazione delle pensioni italiane per espatriati all’estero

I pensionati italiani che si trasferiscono all’estero devono considerare la normativa fiscale applicabile alla loro pensione. La tassazione dipende dagli accordi bilaterali contro la doppia imposizione stipulati dall’Italia con il Paese di residenza. Tali accordi si basano sul Modello OCSE di Convenzione fiscale, che distingue tra:

  • Pensioni private (art. 18 del Modello OCSE)
  • Pensioni pubbliche (art. 19 del Modello OCSE)

La distinzione è cruciale perché determina dove e come viene tassata la pensione.

Articolo 18 del Modello OCSE: pensioni private

L’art. 18 del Modello OCSE stabilisce che le pensioni derivanti da impieghi privati sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del pensionato, a meno che la convenzione bilaterale preveda diversamente.

Per i pensionati italiani residenti all’estero, questo significa che:

  • Se il Paese di residenza ha una convenzione con l’Italia conforme al modello OCSE, la pensione privata italiana non viene tassata in Italia, ma solo nello Stato estero. Tuttavia, vi sono alcune situazioni critiche, recentemente oggetto di contestazione (vedi il caso della Bulgaria);
  • Se non esiste una convenzione specifica o se vi sono regole differenti, la pensione potrebbe essere soggetta a tassazione in entrambi i Paesi, con possibilità di detrazione per imposte pagate all’estero.

Esempi di pensioni private

Esempi di pensioni private possono essere:

  • Trattamenti INPS da lavoro dipendente privato
  • Pensioni derivanti da fondi pensione complementari
  • Pensioni di ex lavoratori autonomi

Proviamo ad effettuare un esempio pratico. Un ex impiegato privato italiano che si trasferisce in Portogallo (con regime fiscale agevolato fino al 2024) può beneficiare della tassazione esclusiva in Portogallo, evitando l’IRPEF italiana.

Articolo 19 del Modello OCSE: pensioni pubbliche

L’art. 19 riguarda le pensioni pagate da uno Stato o da un ente pubblico per servizi resi in qualità di funzionario o dipendente pubblico.

Le pensioni pubbliche sono tassabili solo nello Stato che le eroga (Italia), a meno che il beneficiario non sia:

  1. Cittadino e residente fiscale dello Stato estero di residenza,
  2. Non cittadino dello Stato che eroga la pensione (Italia).
  • Di fatto, un ex dipendente pubblico italiano che si trasferisce all’estero continua a essere tassato in Italia sulla sua pensione, salvo eccezioni previste nella convenzione bilaterale (vedi Tunisia, art. 19. co. 2, Senegal, art. 19, co. 2 Australia, art. 18 e Costa d’Avorio). Se il pensionato è anche cittadino del Paese estero di residenza, la tassazione può avvenire solo nello Stato estero.

Esempi di pensioni pubbliche

Possono essere esempi di pensioni pubbliche:

  • Pensioni di ex dipendenti statali (insegnanti, poliziotti, magistrati)
  • Pensioni di ex militari
  • Pensioni di ex dipendenti di enti pubblici italiani

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui pensionati all’estero

L’Agenzia delle Entrate effettua verifiche sui pensionati italiani espatriati per evitare trasferimenti fittizi di residenza fiscale all’estero con il solo scopo di ottenere benefici fiscali. L’obiettivo principale dei controlli è accertare se il pensionato abbia effettivamente trasferito il proprio centro degli interessi vitali fuori dall’Italia o se, di fatto, rimanga fiscalmente residente in Italia.

Principali motivi di accertamento

L’Amministrazione finanziaria effettua questo tipo di controlli al fine di individuare situazioni di:

  • Residenza fiscale non effettiva: il pensionato risulta formalmente residente all’estero (es. iscritto AIRE), ma trascorre gran parte dell’anno in Italia;
  • Mantenimento di legami economici o familiari rilevanti: proprietà immobiliari, conti correnti, attività d’impresa in Italia;
  • Utilizzo di servizi sanitari italiani: richiesta della tessera sanitaria o accesso a cure in Italia;
  • Flussi bancari sospetti: prelievi o bonifici dall’estero che dimostrano una presenza stabile in Italia.

L’Agenzia delle Entrate incrocia dati provenienti da diverse banche dati, tra cui:

  • AIRE e Anagrafe Tributaria;
  • Movimenti bancari e pagamenti elettronici;
  • Dati sui voli e transiti aeroportuali;
  • Uso di utenze domestiche in Italia (luce, gas, telefono, acqua);
  • Frequenza di spese con carte di credito o bancomat in Italia.

Se un pensionato risulta fiscalmente residente in Italia, la sua pensione è soggetta a IRPEF italiana e potrebbe ricevere un accertamento per evasione fiscale e omessa dichiarazione dei redditi.

Fasi dell’accertamento

Le fasi dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, possono essere così sintetizzate:

Segnalazione e analisi preliminare: l’Agenzia delle Entrate riceve segnalazioni (es. incrocio dati con INPS, banche o enti esteri) e avvia un’analisi del profilo del contribuente;
Richiesta di informazioni: invio di questionari o inviti a comparire per giustificare la residenza fiscale;
Verifica documentale: controllo di bollette, affitti, contratti, spese sanitarie e transazioni bancarie;
Conclusione dell’accertamento: se il pensionato non dimostra la residenza fiscale estera, viene tassato in Italia con eventuali sanzioni e interessi.

Possibili conseguenze in caso di contestazione

In caso di contestazione al pensionato viene richiesto il recupero delle imposte non versate, con un arco temporale che può arrivare fino ad 8 anni. La sanzione amministrativa per l’omessa dichiarazione è pari al 120% dell’imposta dovuta e non versata, oltre agli interessi di mora. Inoltre, vi sono le sanzioni legate al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera non dichiarate (sanzione dal 3% al 15% del valore dell’attività non dichiarata, con percentuali raddoppiate per investimenti in Paesi black list).

Per evitare problemi fiscali, il pensionato deve dimostrare con prove concrete (creazione del fascicolo documentale) la sua effettiva residenza all’estero, come:

  • Contratto di affitto o proprietà di una casa all’estero;
  • Spese documentate (utenze, sanità, acquisti) nel Paese estero;
  • Estratti conto bancari che dimostrano la permanenza all’estero;
  • Prove di viaggi e soggiorni in Italia limitati a meno di 183 giorni all’anno.

Consulenza fiscale online

I pensionati italiani residenti all’estero devono rispettare precise regole per dimostrare la loro effettiva residenza fiscale ed evitare, o almeno superare, accertamenti fiscali e sanzioni. In modo schematico e generale (rimandando ad una consulenza personalizzata per la propria situazione personale), alcuni punti utili che possono aiutare ad evitare contestazioni:

  • Iscriversi all’AIRE e comunicare il cambio di residenza fiscale;
  • Evitare di soggiornare in Italia per più di 183 giorni all’anno (ci sono ulteriori dettagli da conoscere);
  • Mantenere tutti i legami familiari, economici e sociali principali nel Paese estero;
  • Pagare tasse e bollette nel Paese di residenza (conservando la relativa documentazione)
  • Non utilizzare la tessera sanitaria italiana o effettuare cure mediche in Italia.

Allo stesso modo, alcuni elemento da evitare possono essere:

  • Mantenere la residenza fiscale italiana senza dichiararlo;
  • Utilizzare frequentemente carte di credito italiane o ricevere fatture italiane;
  • Usare una casa in Italia come abitazione principale;
  • ❌ Rientrare in Italia per periodi lunghi;

L’Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli sui residenti all’estero, in particolare in Bulgaria, Portogallo, Tunisia e Albania, quindi è fondamentale rispettare tutte le condizioni per non incorrere in problemi fiscali. Contattaci se desideri effettuare una consulenza fiscale sulla tua situazione personale.

Consulenza fiscalità internazionale

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