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Feb 5, 2025 0
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Fatti in breve.
Il caso riguarda un’opposizione agli atti esecutivi proposta da un soggetto esecutato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare. L’opponente ha contestato la decisione del Giudice dell’Esecuzione che aveva disposto la prosecuzione della vendita forzata nonostante l’apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore.
Il Giudice dell’Esecuzione, richiamando un precedente della Corte di Cassazione, aveva riconosciuto l’applicabilità del privilegio processuale fondiario previsto dall’art. 41, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB), consentendo al creditore ipotecario di proseguire l’esecuzione individuale anche in presenza della procedura concorsuale. L’opponente ha eccepito che tale interpretazione sarebbe in contrasto con i principi della legge delega n. 155/2017, che esclude l’operatività delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, anche fondiari, nel caso di liquidazione giudiziale, e per analogia, anche nella liquidazione controllata.
Principi giuridici applicati.
Il Tribunale, accogliendo il reclamo, ha ritenuto che l’estensione del privilegio fondiario alla liquidazione controllata costituisca un caso di eccesso di delega legislativa. In particolare:
1. Eccesso di delega e violazione dell’art. 76 Cost.
– La legge delega n. 155/2017 ha conferito al legislatore delegato il potere di riordinare e semplificare la disciplina della crisi da sovraindebitamento, senza introdurre nuovi privilegi processuali.
– L’interpretazione che consente l’applicabilità del privilegio fondiario alla liquidazione controllata configura un’innovazione non autorizzata dalla delega legislativa, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.
2. Incompatibilità con la Direttiva Insolvency
– La decisione richiama l’art. 6, par. 2, della Direttiva Insolvency, che impone agli Stati membri di garantire che la sospensione delle azioni esecutive individuali riguardi tutti i crediti, inclusi quelli garantiti e privilegiati.
3. Interpretazione restrittiva della clausola di salvezza dell’art. 270 CCII
– Il Tribunale ha ritenuto che il richiamo dell’art. 270 CCII all’art. 150 CCII (disciplinante il divieto di azioni individuali nella liquidazione giudiziale) non possa essere interpretato estensivamente per ammettere il privilegio fondiario anche alla liquidazione controllata.
Decisione del Tribunale.
Il Tribunale di Ragusa ha accolto il reclamo e ha sospeso l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione, inibendo la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione e della recente giurisprudenza della Cassazione.
Considerazioni conclusive.
Questa ordinanza segna un’importante svolta nell’interpretazione del privilegio processuale fondiario in relazione alla liquidazione controllata. Si apre così un dibattito sulla necessità di un chiarimento normativo o giurisprudenziale, anche in vista di un possibile scrutinio di costituzionalità della disciplina attuale.
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