Legge di Bilancio 2024: scaduto l’esonero per le madri di due figli
![CDATA[L’INPS, con il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla portata applicativa del Bonus mamme ex art. 1, c. 180 e ss., della L. 213/2023 (L. di Bilancio 2024) sotto il profilo temporale. In particolare, si ricorda che l’esonero contributivo di cui al c. 181, previsto in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024. Invece, l’esonero contributivo di cui al c. 180, previsto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, trova applicazione ancora fino al 31 dicembre 2026. La suddetta misura può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Allo scopo, appare utile ricordare che l’agevolazione in commento, in tutte la fattispecie di cui sopra, consiste in un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. ]]
L’INPS, con il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla portata applicativa del Bonus mamme ex art. 1, c. 180 e ss., della L. 213/2023 (L. di Bilancio 2024) sotto il profilo temporale.
In particolare, si ricorda che l’esonero contributivo di cui al c. 181, previsto in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.
Invece, l’esonero contributivo di cui al c. 180, previsto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, trova applicazione ancora fino al 31 dicembre 2026.
La suddetta misura può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Allo scopo, appare utile ricordare che l’agevolazione in commento, in tutte la fattispecie di cui sopra, consiste in un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
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