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La precisa decisione qui in commento torna a definire (nel caos sostanziale che tuttora persiste) i confini della prova in giudizio della titolarità e qualità di cessionaria del credito in blocco.
Il Tribunale di Taranto, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha specificato che l’avviso di cessione non può e non deve essere indicato quale prova della fattispecie traslativa. Infatti, la pubblicazione sulla Gazzetta è prevista dalla legge a scopo comunicativo. Se questo è vero, non può l’avviso avere un valore probatorio in se’ della cessione riguardo uno specifico credito salva la possibilità dell’eventuale presenza degli estremi del contratto ed i criteri utili ad identificare con precisione il credito azionato. Logica conseguenza è che chi si afferma essere successore a titolo particolare ex art. 58, D. Lgs. n. 385/1998 deve fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Ciò perchè sul piano sostanziale il debitore deve essere messo nella condizione di poter verificare l’effettiva cessione mentre sul piano processuale il giudice pur potendo attribuire valore indiziario alla avvenuta notificazione, deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto.
Premesso ciò, il passaggio interessante della pronuncia del Tribunale di Taranto è rappresentato dalla puntuale distinzione che il Giudice ha espressamente indicato. La prima ipotesi rilevata dal Giudice riguarda il caso in cui non vi è contestazione in ordine all’esistenza di un contratto di cessione ma solo l’inclusione dello specifico tra quelli ceduti, la seconda ipotesi è quella della specifica contestazione da parte del debitore ceduto in relazione all’esistenza stessa del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione. Cosa ne consegue? Nel primo caso qualora le indicazioni presenti nell’avviso di cessione siano sufficientemente precise, ricondurranno il contratto compreso in quelli ceduti; nel secondo caso, invece, il contratto deve essere specificatamente oggetto di prova. Non sarà, dunque, sufficiente la mera notificazione neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.
In conclusione, secondo la tesi esposta nella pronuncia, il perimetro relativo all’assolvimento dell’onere della prova viene circoscritto dall’eccezione.
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