Edilizia residenziale pubblica e procedura concorsuale dell’impresa costruttrice
Con la recente ordinanza n. 29243 pubblicata il 12/11/2024, la Corte di cassazione ha chiarito che spetta al Giudice Delegato sospendere la procedura concorsuale sugli immobili dell’impresa soggetta alla procedura e realizzati nell’ambito del settore dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di effettuare le verifiche previste dalla normativa di riferimento, indipendentemente da chi sia il soggetto […] L'articolo Edilizia residenziale pubblica e procedura concorsuale dell’impresa costruttrice proviene da Iusletter.
Con la recente ordinanza n. 29243 pubblicata il 12/11/2024, la Corte di cassazione ha chiarito che spetta al Giudice Delegato sospendere la procedura concorsuale sugli immobili dell’impresa soggetta alla procedura e realizzati nell’ambito del settore dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di effettuare le verifiche previste dalla normativa di riferimento, indipendentemente da chi sia il soggetto che a suo tempo presentò la domanda volta all’apertura della procedura concorsuale.
Cassazione civile sez. I – 12/11/2024, n. 29243
La normativa che viene in rilievo è quella dettata dalla Legge n. 178 del 2020 e, in particolare, l’art. 1, commi da 376 a 379. Come sottolineato dalla pronuncia in commento, si tratta di una normativa volta a tutelare le finalità sociali cui è preordinato il settore dell’edilizia residenziale pubblica, nell’ipotesi in cui i beni realizzati in tale regime siano assoggettati ad espropriazione forzata (anche endo-concorsuale).
Nel caso di specie, un’impresa costruttrice era stata ammessa ad un finanziamento agevolato da parte della Regione Lazio, per la realizzazione di alcuni appartamenti in regime di edilizia economica e popolare. Successivamente la società veniva dichiarata fallita e gli appartamenti – che nel frattempo erano stati acquisiti all’attivo del fallimento – venivano sottoposti alle operazioni di sgombero.
Gli assegnatari degli immobili presentavano reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice Delegato disponeva la ripresa di dette operazioni di sgombero.
Il Tribunale di Roma rigettava il reclamo, ritenendo che il Curatore avesse rispettato le prescrizioni previste dalla normativa e ritenendo altresì che non trovasse applicazione la prescrizione secondo cui il Giudice è tenuto ad effettuare le verifiche di cui al predetto comma 378 sul contratto di mutuo e sull’ente creditore, atteso che il fallimento era stato dichiarato su istanza della stessa società debitrice e non dell’ente creditore.
Contro tale statuizione, gli assegnatari degli immobili promuovevano il giudizio di legittimità in esame, ottenendo un esito positivo.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha infatti chiarito che il Giudice Delegato deve sospendere la procedura al fine di compiere le suddette verifiche indipendentemente da chi sia il soggetto che a suo tempo abbia presentato la domanda volta all’apertura della procedura concorsuale.
Peraltro, nelle more del giudizio svoltosi dinnanzi alla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 211 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato il già citato art. 1, comma 378, costituzionalmente illegittimo.
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