Contributi INPS: rate e sanzioni a tasso ridotto dal 5 febbraio
Si riducono ancora gli interessi e le sanzioni sui contributi INPS dopo il taglio dei tassi BCE al costo del denaro: i nuovi importi dal 5 febbraio 2025.
Il 5 febbraio entra il vigore la nuova riduzione del tasso sugli interessi INPS dovuti per sanzioni, dilazioni rateali e differimenti di pagamento.
La revisione è dovuta al nuovo taglio dei tassi di interesse stabiliti dalla BCE (Banca Centrale Europea) nel corso dell’ultima riunione dell’ultimo Consiglio Direttivo. Vediamo i dettagli e tutti i nuovi importi.
Riduzione interessi e sanzioni INPS
La Banca Centrale Europea ha ridotto al 2,90% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, facendolo dunque scendere di un altro quarto di punto.
Il taglio del tassi BCE comporta quindi una nuova riduzione delle somme aggiuntive applicate dall’INPS per omissioni contributive e rateazioni dei versamenti.
Si abbassa anche il tasso da applicare agli importi dovuti e non versati a titolo di contribuzione presso le gestioni di previdenza e assistenza obbligatorie (così come anche sulle sanzioni civili).
I nuovi importi dovuti
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è scesa all’8,4% mentre, per favorire l’adempimento, è applicabile il nuovo ravvedimento operoso: pagando entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione e prima di contestazioni o richieste, la sanzione è calcolata senza maggiorazioni, nella misura del 3,15% in ragione d’anno.
Passa invece al 8,9% annuo il tasso di interesse per dilazione di regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e per differimento del termine di versamento dei contributi a partire dalla contribuzione di competenza del mese di gennaio 2025.
Nelle procedure concorsuali, infine, la riduzione delle sanzioni si calcola in base al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali, dunque pari al 2,9%.
I dettagli sulla riduzione delle sanzioni sono contenuti nella circolare INPS n. 34/2025 del 4 febbraio.