Stagionali ed esonero dal contributo Naspi
![CDATA[L’INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha precisato che l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI dell’1,40% e dall’incremento dello 0,5% previsto in occasione di ciascun rinnovo continua a trovare applicazione per i contratti a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (si veda circ. INPS 91/2020). La precisazione fa seguito al precedente messaggio n. 269/2025 dove è stato chiarito che il predetto esonero contributivo trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 ma non anche delle attività ritenute stagionali a seguito dell’interpretazione autentica (dell’art.21, c.2, Dlgs 81/2015) fornita dalla Legge 203/2024 consistenti in attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria. Riepilogando l’esonero contributivo trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali: - individuate dal DPR 1525/1963; - definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2020 come previsto dalla L. 160/2019 che ha modificato la Legge 92/2012). Tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”. Ne deriva che, al di fuori dei predetti casi, anche per i lavoratori impiegati in attività stagionali sono dovuti sia il contributo aggiuntivo dell’1,40% che l’incremento dello 0,5 per i rinnovi.]]
![Stagionali ed esonero dal contributo Naspi](https://www.lavorofacile.it/admin/lf_articles/1738934613/cameriere-2.jpg?#)
L’INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha precisato che l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI dell’1,40% e dall’incremento dello 0,5% previsto in occasione di ciascun rinnovo continua a trovare applicazione per i contratti a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (si veda circ. INPS 91/2020).
La precisazione fa seguito al precedente messaggio n. 269/2025 dove è stato chiarito che il predetto esonero contributivo trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 ma non anche delle attività ritenute stagionali a seguito dell’interpretazione autentica (dell’art.21, c.2, Dlgs 81/2015) fornita dalla Legge 203/2024 consistenti in attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Riepilogando l’esonero contributivo trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali:
- individuate dal DPR 1525/1963;
- definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2020 come previsto dalla L. 160/2019 che ha modificato la Legge 92/2012).
Tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.
Ne deriva che, al di fuori dei predetti casi, anche per i lavoratori impiegati in attività stagionali sono dovuti sia il contributo aggiuntivo dell’1,40% che l’incremento dello 0,5 per i rinnovi.]]