Nullità della fideiussione e rilevabilità d’ufficio: la Cassazione ne circoscrive l’ambito

Con la recentissima sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare e chiarire alcune questioni, molto dibattute, su un tema ancora di grande attualità: la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antirust. Partendo dal tema della rilevabilità d’ufficio della nullità, la Suprema Corte ha individuato, in modo preciso, gli elementi […] L'articolo Nullità della fideiussione e rilevabilità d’ufficio: la Cassazione ne circoscrive l’ambito proviene da Iusletter.

Feb 7, 2025 - 10:23
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Nullità della fideiussione e rilevabilità d’ufficio: la Cassazione ne circoscrive l’ambito

Con la recentissima sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare e chiarire alcune questioni, molto dibattute, su un tema ancora di grande attualità: la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antirust.

Partendo dal tema della rilevabilità d’ufficio della nullità, la Suprema Corte ha individuato, in modo preciso, gli elementi necessari ai fini della valutazione della stessa e ha avuto modo di approfondire, altresì, alcuni profili correlati.

Secondo la Corte “la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati.” e ciò, correttamente, al fine di evitare che l’esercizio di un potere officioso possa permettere alle parti di aggirare le preclusioni processuali.

Nello specifico, nella sentenza si legge “la rilevazione della nullità – sia pure d’ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali) da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d’ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023)”.

Premesso ciò, la Corte ha precisato quali sono le circostanze fattuali necessarie allo scopo, chiarendo, con l’occasione, che il noto provvedimento di Banca d’Italia è riferito solo alle fideiussioni omnibus – in quanto l’accertamento effettuato dall’allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, con la conseguenza che solo rispetto ad essa può possedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce – e solo a quelle stipulate entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia (2005), in quanto “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente a 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.

La Corte ha chiarito, poi, come sia necessaria la produzione del provvedimento della Banca d’Italia nonché l’esatta corrispondenza delle clausole di cui si invoca la nullità con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia, “esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;” nonché, ancora, la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.

A tale ultimo proposito, la Corte ha precisato che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, atteso che “l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa.”

Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto dallo stesso non risultava né il dato temporale concernente l’epoca della stipulata fideiussione né tantomeno i ricorrenti specificavano quale delle clausole in questione avrebbe influito sul credito fatto valere dalla banca.

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