ZLS: istituito il codice tributo per il credito d’imposta

![CDATA[L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.10/E del 6 febbraio 2025, ha reso noto che è stato istituito il codice tributo “7038” per la compensazione del contributo corrisposto alle imprese che hanno effettuato, fra l’8 maggio e il 15 novembre 2024, degli investimenti per acquisire beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone logistiche semplificate (Zls). I beneficiari potranno visualizzare l’importo del credito fruibile in compensazione accedendo al proprio cassetto fiscale. Si ricorda che il contributo per gli investimenti nelle Zls è stato introdotto dall’articolo 13 del Dl n. 60/2024. Le modalità di fruizione del credito e le misure attuative sono state definite dal decreto 30 agosto 2024 del ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze. Un provvedimento dell’Agenzia, inoltre, ha approvato il modello per richiedere il credito d’imposta e le modalità di trasmissione. Mancava ancora il codice tributo che adesso l’Agenzia delle entrate ha istituito e che deve essere esposto nella sezione “Erario”, del mod. F24, nella colonna “importi a credito compensati”, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi nel formato “AAAA”. L’Agenzia verificherà che il credito utilizzato in compensazione non superi il tetto massimo fruibile sulla base delle comunicazioni ricevute e della percentuale indicata, pena lo scarto.]]

Feb 8, 2025 - 01:44
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ZLS: istituito il codice tributo per il credito d’imposta
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L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.10/E del 6 febbraio 2025, ha reso noto che è stato istituito il codice tributo “7038” per la compensazione del contributo corrisposto alle imprese che hanno effettuato, fra l’8 maggio e il 15 novembre 2024, degli investimenti per acquisire beni strumentali da destinare a strutture produttive delle Zone logistiche semplificate (Zls).

I beneficiari potranno visualizzare l’importo del credito fruibile in compensazione accedendo al proprio cassetto fiscale.

Si ricorda che il contributo per gli investimenti nelle Zls è stato introdotto dall’articolo 13 del Dl n. 60/2024.

Le modalità di fruizione del credito e le misure attuative sono state definite dal decreto 30 agosto 2024 del ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze. Un provvedimento dell’Agenzia, inoltre, ha approvato il modello per richiedere il credito d’imposta e le modalità di trasmissione.

Mancava ancora il codice tributo che adesso l’Agenzia delle entrate ha istituito e che deve essere esposto nella sezione “Erario”, del mod. F24, nella colonna “importi a credito compensati”, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi nel formato “AAAA”.

L’Agenzia verificherà che il credito utilizzato in compensazione non superi il tetto massimo fruibile sulla base delle comunicazioni ricevute e della percentuale indicata, pena lo scarto.]]