Notifica cartelle via PEC con allegato PDF: Cassazione conferma validità

Notifica di cartelle esattoriali tramite PEC con allegato in PDF: la Cassazione ne ribadisce legittimità ed efficacia anche senza firma digitale e p7m.

Feb 2, 2025 - 14:23
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Notifica cartelle via PEC con allegato PDF: Cassazione conferma validità

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024, ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) è valida anche se il documento allegato è in formato “.pdf” anziché “.p7m”.

Questo principio si inserisce in un quadro giurisprudenziale che mira a semplificare le procedure di notifica elettronica, garantendo al contempo la tutela dei diritti del contribuente.

Validità della notifica delle cartelle via PEC

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una curatela fallimentare, di diverse cartelle di pagamento notificate via PEC. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato la nullità delle notifiche, ritenendo che solo il formato “.p7m” potesse garantire l’autenticità e l’integrità del documento.

L’Agente della Riscossione ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la validità delle notifiche effettuate in formato “.pdf“.

Cosa ha stabilito la Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agente della Riscossione, affermando che la notifica tramite PEC di una cartella di pagamento in formato “.pdf” è valida e legittima. La Corte ha sottolineato che il protocollo di trasmissione mediante PEC è idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all’organo emittente, senza necessità di ulteriori formalità.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

La decisione si basa su una serie di disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali.

  • Articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973: prevede la possibilità di notificare la cartella di pagamento a mezzo PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.
  • D.P.R. n. 68/2005: disciplina l’utilizzo della PEC per le comunicazioni elettroniche con valore legale.
  • Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005): definisce il documento informatico e le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali.

La Corte ha peraltro richiamato precedenti pronunce (Cass. nn. 30948/2019 e 27181/2020) che avevano già affermato la validità della notifica via PEC di una cartella di pagamento non sottoscritta digitalmente, ribadendo che l’esistenza giuridica dell’atto non dipende dalla firma digitale, ma dalla sua riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

L’utilizzo del formato .pdf per la notifica di cartelle esattoriali via PEC è conforme alla normativa vigente e non pregiudica i diritti del contribuente. Pertanto, gli enti impositori possono procedere con tali modalità, garantendo comunque la possibilità per il destinatario di verificare l’autenticità e la provenienza dell’atto.

In conclusione, la Cassazione ha chiarito che la notifica di una cartella tramite PEC con allegato in formato .pdf è legittima e non pregiudica l’efficacia delle comunicazioni elettroniche nella gestione dei rapporti tra Fisco e contribuenti.