Cooperative portuali: premio ordinario su retribuzione convenzionale
![CDATA[L’INAIL, con la circolare n.13 del 5 febbraio 2025, ha reso noto che anche alle cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali trova applicazione la retribuzione convenzionale giornaliera da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione, rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno. La suddetta retribuzione convenzionale giornaliera, che per effetto degli aggiornamenti annuali è stata aggiornata per l’anno 2024 nella misura di 119,42 euro, è da assumere anche come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente. L’intervento dell’INAIL risolve una questione che ha origine dal 2000, quando il DM 3 dicembre 1999 ha differenziato il regime assicurativo solo per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali rispetto alle altre forme societarie derivanti dalla medesima trasformazione. Più precisamente per le cooperative era prevista l’applicazione del premio speciale unitario, mentre per le altre società era prevista l’applicazione del premio ordinario calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera. Recentemente il Decreto interministeriale 6 settembre 2023 (attuativo della L. 147/2013) ha ricondotto l’assicurazione del facchinaggio nei porti e a bordo navi al premio assicurativo ordinario calcolato sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, con conseguente abolizione del premio speciale unitario. A seguito di tale passaggio è stato lamentato che, a parità di regime assicurativo ordinario, il premio per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, non sarebbe coerente con quanto previsto per le restanti società derivanti dalla medesima trasformazione, il cui premio, invece, è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera. Poiché, il venir meno del premio speciale unitario per i facchini ha riportato le compagnie i gruppi portuali trasformati in cooperative nella stessa condizione giuridica, ai fini del premio assicurativo, delle altre società originate dalla trasformazione, l’INAIL ritiene che anche per le cooperative il premio ordinario deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera.]]
L’INAIL, con la circolare n.13 del 5 febbraio 2025, ha reso noto che anche alle cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali trova applicazione la retribuzione convenzionale giornaliera da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione, rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno.
La suddetta retribuzione convenzionale giornaliera, che per effetto degli aggiornamenti annuali è stata aggiornata per l’anno 2024 nella misura di 119,42 euro, è da assumere anche come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.
L’intervento dell’INAIL risolve una questione che ha origine dal 2000, quando il DM 3 dicembre 1999 ha differenziato il regime assicurativo solo per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali rispetto alle altre forme societarie derivanti dalla medesima trasformazione.
Più precisamente per le cooperative era prevista l’applicazione del premio speciale unitario, mentre per le altre società era prevista l’applicazione del premio ordinario calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera.
Recentemente il Decreto interministeriale 6 settembre 2023 (attuativo della L. 147/2013) ha ricondotto l’assicurazione del facchinaggio nei porti e a bordo navi al premio assicurativo ordinario calcolato sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, con conseguente abolizione del premio speciale unitario.
A seguito di tale passaggio è stato lamentato che, a parità di regime assicurativo ordinario, il premio per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, non sarebbe coerente con quanto previsto per le restanti società derivanti dalla medesima trasformazione, il cui premio, invece, è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera.
Poiché, il venir meno del premio speciale unitario per i facchini ha riportato le compagnie i gruppi portuali trasformati in cooperative nella stessa condizione giuridica, ai fini del premio assicurativo, delle altre società originate dalla trasformazione, l’INAIL ritiene che anche per le cooperative il premio ordinario deve essere calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera.]]