Trattamento di fine rapporto TFR: calcolo
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta […] L'articolo Trattamento di fine rapporto TFR: calcolo proviene da Fiscomania.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto (TFR). Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Questo è quanto prevede il co. 1 dell’art. 2120 c.c.
Vediamo, che cos’è e come si calcola, la tassazione prevista e le relative valutazioni di convenienza.
Il trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è una componente della retribuzione dei lavoratori dipendenti che viene accantonata dal datore di lavoro e corrisposta al termine del rapporto di lavoro. È calcolato come una quota annuale del reddito del lavoratore, rivalutata annualmente in base a un tasso fisso più una percentuale dell’inflazione. Questo tipo di retribuzione è applicabile ai lavoratori subordinati e non ai lavoratori autonomi.
Questo trattamento può essere trasferito in un fondo pensionistico complementare o rimanere in azienda, a seconda della scelta del lavoratore. Le imprese con più di 50 dipendenti sono tenute a versare i contributi TFR in un Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS, mentre le imprese minori lo gestiscono internamente.
Il TFR è dovuto anche per il lavoro di durata inferiore all’anno, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per il lavoro in prova, per i casi di licenziamento per colpa o di dimissioni, per i dipendenti da datori non imprenditori, per i lavoratori domestici, per i lavoratori a tempo parziale, per i contratti di inserimento e apprendistato e per i rapporti di lavoro speciali.
Sono esclusi i rapporti di lavoro parasubordinato, che rimangono compresi nell’area del lavoro autonomo. Il trattamento di fine rapporto ha duplice natura: da un lato retributiva, in quanto rappresenta un vero e proprio compenso differito al momento della cessazione, dall’altro previdenziale, in quanto permette al lavoratore di superare le difficoltà economiche connesse al venir meno della retribuzione (art. 2120, commi 7 e 8, c.c.).
Modalità di calcolo
Il trattamento di fine rapporto si calcola “sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno divisa per 13,5” (art. 2120 co. 1, c.c.).
L’ammontare complessivo, rivalutato con cadenza annuale secondo il criterio di indicizzazione, viene corrisposto al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Il meccanismo di computo è derogabile da parte della contrattazione collettiva nel rispetto, comunque, di alcuni limiti invalicabili. Il co. 1 dell’art. 2120 c.c. prevede inoltre che: “la quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”, fissando, in tal modo, il principio dell’arrotondamento al mese delle frazioni uguali o superiori a quindici giorni, nulla prevedendo tuttavia in relazione alle frazioni di mese inferiori a quindici giorni.
Esempio di calcolo
Qui sotto è riportata una semplice struttura di tabella che potrebbe essere utilizzata per il calcolo:
Note:
- Anno di servizio: Indica ciascun anno di lavoro del dipendente.
- Retribuzione annua lorda (RAL): Inserisci l’importo della retribuzione annuale lorda per ciascun anno.
- Calcolo base: Questo valore si ottiene dividendo la RAL per 13,5.
- Rivalutazione annuale: Include l’aumento annuale basato su un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT per i prezzi al consumo.
Per ottenere il valore lordo totale, si devono sommare tutti i valori annuali e applicare eventuali aggiustamenti (ad esempio, sottrazioni per prestiti o anticipazioni). Infine, per ottenere il valore netto, sarà necessario calcolare le imposte applicabili in base alla tassazione separata.
Retribuzione annua a base del calcolo
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (co. 2, art. 2120 c.c.).
Occorre pertanto fare esclusivo riferimento al CCL applicato per determinare gli elementi da comprendere o da escludere dal computo. Il TFR è strettamente correlato alla prestazione lavorativa ed all’ammontare della retribuzione dovuta nel corso del rapporto di lavoro. Tuttavia, esistono casi in cui, pur rimanendo sospesa la prestazione lavorativa, il diritto alla maturazione viene garantito. In questi casi al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione figurativa pari a quella che avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa. Per espressa previsione normativa, la retribuzione figurativa trova applicazione nei casi di:
- Infortunio (art. 2110 c.c.);
- Malattia (art. 2110 c.c.);
- Astensione obbligatoria di maternità (art. 2110 c.c.);
- CIGO, CIGS, CIGD, contratti di solidarietà (art. 2120 co. 3 c.c.).
L’anticipo del TFR
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
- Eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- acquisto della casa di abitazione per sé o per i figli (art. 2120, co. 8, lett. b c.c.);
- Spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (art. 7, co. 1, L. n. 53/2000);
- Spese durante i congedi per maternità (art. 5, D.lgs. n. 151/2001; art. 7, co. 1, L. n. 53/2000).
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.
Utilizzo delle somme
Le somme anticipate debbono essere utilizzate per la finalità di cui alla richiesta. Ne consegue che:
- Qualora il lavoratore non impieghi la somma per lo scopo della richiesta, potrebbe porre in essere un comportamento fraudolento, che lo obbligherebbe a risarcire il danno subito dal datore di lavoro o da altro dipendente ;
- Qualora la somma corrisposta, non venisse utilizzata, costituirebbe un pagamento non dovuto, che, in quanto tale, il lavoratore avrebbe l’obbligo di restituire e il datore di lavoro avrebbe il diritto di richiedere in restituzione.
Il datore di lavoro ha facoltà di verificare sia l’effettivo impiego dell’anticipazione relativamente alla motivazione oggetto della richiesta, sia il pieno utilizzo della stessa (l’importo dell’anticipazione ottenuta potrebbe oltrepassare l’entità delle spese documentalmente sostenute, senza che il lavoratore sia tenuto a restituire la differenza).
Anticipazione e decesso
In caso di decesso del lavoratore, l’anticipazione del TFR eventualmente corrisposta viene detratta dall’indennità accantonata, come disciplinato dall’art. 2122 c.c.
L’importo dovuto non è altro che la somma del trattamento che sarebbe spettato al lavoratore se il rapporto si fosse chiuso normalmente nel giorno del decesso più una somma pari all’indennità sostitutiva del preavviso, calcolato sulla base delle norme di legge e contrattuali con decorrenza dallo stesso giorno, da corrispondersi ai familiari del lavoratore deceduto (coniuge, figli e, se conviventi a carico del lavoratore, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo).
Valutazioni di convenienza
In linea generale, posso dire che l’investimento del TFR nei fondi di previdenza complementare è quello più redditizio, oltre ad essere quello favorito dal legislatore fiscale. Infatti, a fronte della rivalutazione aziendale (che frutta l’1,5% annuo), il rendimento ottenibile dai fondi di previdenza complementare, potrebbe essere ben più elevato. Tuttavia, l’instabilità finanziaria e gli aspetti legati alla limitata possibilità di uscire anticipatamente dal fondo privato, rappresentano dubbi più che fondati sulla scelta del fondo di previdenza complementare. Vediamo, di seguito due tabelle con le principali caratteristiche dei fondi di previdenza complementare rispetto a lasciare il TFR in azienda.
Destinazione a fondi di previdenza complementare
La convenienza riguarda quei lavoratori che dispongono di un fondo pensione negoziale che possono vedersi integrare la quota versata dal datore di lavoro.
TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria presso l’INPS (per i lavoratori di aziende con più di 49 addetti)
CARATTERISTICHE |
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Il TFR rimane una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro; viene rivalutato annualmente, su base composta, pari ad una percentuale costituita dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo; tassazione separata del trattamento liquidato, secondo scaglioni di reddito Irpef, con applicazione dell’aliquota media, in genere con un minimo del 23%; tassazione della rivalutazione al 17%; reversibilità della scelta; intervento del Fondo di garanzia INPS in caso di insolvenza dell’imprenditore. |
La convenienza riguarda i lavoratori con un contratto a tempo determinato e a chi ha prospettive di lavoro discontinue ed instabili, ed anche per chi predilige un investimento meno redditizio, ma più garantito.
Valutazioni di convenienza del lavoratore
Di seguito una tabella che può aiutare il lavoratore dipendente ad effettuare valutazioni di convenienza sulla destinazione di questa forma di remunerazione del lavoratore dipendente.
Questa tabella fornisce una panoramica generica delle opzioni per la destinazione del TFR e dovrebbe essere utilizzata come punto di partenza per una valutazione più dettagliata. Per decisioni specifiche, è consigliabile consultare un consulente finanziario o un esperto di previdenza.
Ogni lavoratore dovrebbe valutare in modo oculato la destinazione del proprio TFR, considerando anche in termini prospettici i vari benefici ed oneri dell’investimento in fondi di previdenza. Un altro elemento da stimare è l’inflazione al momento del pensionamento: maggiore sarà il tasso di inflazione, minore il reale potere d’acquisto del capitale investito nei Fondi, mentre il trattamento in azienda viene rivalutato con indice legato all’andamento inflazionistico.
Regime di tassazione
Il TFR rientra tra le fattispecie reddituali assoggettabili a tassazione separata (art. 17 co. 1 lett. a) del TUIR). Tuttavia, all’erogazione, in denaro o in natura, delle indennità e dei compensi, il cui diritto alla percezione è sorto dall’1.1.2011, si applica il regime di tassazione ordinaria in relazione alla quota eccedente l’importo di un milione di euro (art. 24 co. 31 del D.L. n. 201/11). Pertanto, anche in relazione ai chiarimenti della Circolare n. 3/E/2012, possiamo dire che il trattamento di fine rapporto è soggetto a:
- Tassazione separata, fino all’importo complessivo di un milione di euro;
- Tassazione ordinaria, oltre il suddetto importo.
Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
Sull’importo della rivalutazione annuale del trattamento deve essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 17% (art. 11 co. 3 del D.Lgs. n. 47/00). Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve versare tale imposta:
- A titolo di acconto, entro il 16 dicembre dell’anno per cui si effettua la rivalutazione (codice tributo 1712);
- A saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo (codice tributo 1713).
Nel caso in cui l’erogazione del trattamento venga effettuata da soggetti non qualificati come sostituto d’imposta, il percettore deve:
- Liquidare l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’emolumento è percepito;
- Versare tale imposta entro i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione.
Tassazione del fondo accantonato
Ai fini della tassazione separata, è necessario procedere, nell’ordine, con la determinazione:
- Reddito di riferimento: importo risultante dal rapporto tra l’ammontare del fondo complessivamente maturato (aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari, delle anticipazioni e degli acconti erogati, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva) e il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del trattamento, moltiplicando il risultato per dodici;
- Imposta sul reddito di riferimento: calcolata in base agli scaglioni di reddito e alle relative aliquote IRPEF vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del trattamento. Tale diritto sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Aliquota media: derivante dal rapporto tra l’imposta sul “reddito di riferimento” e il medesimo reddito, moltiplicando il risultato per cento;
- Imposta dovuta: applicando l’aliquota media all’importo imponibile.
Calcolo aliquota IRPEF media dei 5 anni precedenti
Ecco un esempio di calcolo dell’aliquota media IRPEF:
Come Compilare la Tabella:
- Anni di riferimento: Elencare gli ultimi cinque anni di attività lavorativa;
- Aliquota IRPEF annuale (%): derivante dal rapporto tra l’imposta sul “reddito di riferimento” e il medesimo reddito, moltiplicando il risultato per cento;
- Media aliquote IRPEF: Calcolare la media delle aliquote IRPEF inserendo la somma delle percentuali degli ultimi cinque anni divisa per cinque.
Riliquidazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione finanziaria
La tassazione delle quote del fondo maturate ha carattere provvisorio, atteso che l’imposta relativa sarà successivamente riliquidata dall’Amministrazione finanziaria sulla base di un’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (art. 19 co. 1 del TUIR).
Gli uffici, tuttavia, devono verificare se per il contribuente è più favorevole far concorrere i redditi in esame alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti (art. 17 co. 3 del TUIR). Per questo motivo, al lavoratore, successivamente all’erogazione viene notificata dall’Amministrazione finanziaria una comunicazione per la liquidazione definitiva della tassazione sul TFR.
Lavoro prestato all’estero da soggetti residenti in Italia
Per i lavoratori dipendenti residenti, si applica la regola generale dell’art. 3 co. 1 del TUIR, ai sensi della quale sono imponibili in Italia tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all’estero. Il Trattamento di Fine Rapporto erogato ad un soggetto residente è quindi imponibile in Italia anche se riferito a periodi di lavoro svolto all’estero.
Per approfondire: TFR transazionale: criteri di tassazione.
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L'articolo Trattamento di fine rapporto TFR: calcolo proviene da Fiscomania.