Meno cara la rateazione dei debiti INAIL
![CDATA[L’Inail, con la circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, ha reso noto di aver adeguato la misura degli interessi di rateazione e delle sanzioni civili, per effetto del nuovo tasso BCE (decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025) fissato al 2,90% a decorrere dal 5 febbraio 2025. Per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (tasso BCE + 6 punti), trova applicazione il tasso del 8,90%, sempre che si tratti di piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025. Per le rateazioni già in corso a tale data, restano invece validi i piani di ammortamento già determinati con l’interesse vigente tempo per tempo. Le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei premi e/o accessori, sempre con decorrenza dal 5 febbraio 2025 sono pari alle seguenti misure: 2,90% nel caso di pagamento dei premi effettuato spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste dell’ente; 8,40% per i pagamenti successivi. In caso di evasione, il tasso applicabile dal 18 dicembre è determinato nelle seguenti misure: 8,40%, sempre che il versamento sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia; 10,40%, se il pagamento viene invece effettuato successivamente ai 30 giorni, ma comunque entro 90 giorni dalla denuncia. Resta fermo, in ogni caso, che le sanzioni civili non possono superare il 40% dei premi non corrisposti entro la scadenza. Nei casi di procedure concorsuali, il tasso ridotto applicabile per mancato o ritardato pagamento del premio è quello del 2,90%, mentre in caso di evasione sale al 4,90% (tasso BCE + 2 punti).]]
L’Inail, con la circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, ha reso noto di aver adeguato la misura degli interessi di rateazione e delle sanzioni civili, per effetto del nuovo tasso BCE (decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025) fissato al 2,90% a decorrere dal 5 febbraio 2025.
Per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (tasso BCE + 6 punti), trova applicazione il tasso del 8,90%, sempre che si tratti di piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025. Per le rateazioni già in corso a tale data, restano invece validi i piani di ammortamento già determinati con l’interesse vigente tempo per tempo.
Le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei premi e/o accessori, sempre con decorrenza dal 5 febbraio 2025 sono pari alle seguenti misure:
- 2,90% nel caso di pagamento dei premi effettuato spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste dell’ente;
- 8,40% per i pagamenti successivi.
In caso di evasione, il tasso applicabile dal 18 dicembre è determinato nelle seguenti misure:
- 8,40%, sempre che il versamento sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia;
- 10,40%, se il pagamento viene invece effettuato successivamente ai 30 giorni, ma comunque entro 90 giorni dalla denuncia.
Resta fermo, in ogni caso, che le sanzioni civili non possono superare il 40% dei premi non corrisposti entro la scadenza.
Nei casi di procedure concorsuali, il tasso ridotto applicabile per mancato o ritardato pagamento del premio è quello del 2,90%, mentre in caso di evasione sale al 4,90% (tasso BCE + 2 punti).]]