E-commerce e privacy: l’obbligo di verificare gli inserzionisti
Il recente intervento dell’Avvocato Generale (AG) della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha sollevato una questione importante riguardante le responsabilità delle piattaforme di e-commerce. Secondo le sue conclusioni, la piattaforma di mercato online che non verifica l’identità degli inserzionisti viola il GDPR. La piattaforma, infatti, ha l’obbligo di verificare chi apre un account come […] L'articolo E-commerce e privacy: l’obbligo di verificare gli inserzionisti proviene da Economy Magazine.
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Il recente intervento dell’Avvocato Generale (AG) della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha sollevato una questione importante riguardante le responsabilità delle piattaforme di e-commerce. Secondo le sue conclusioni, la piattaforma di mercato online che non verifica l’identità degli inserzionisti viola il GDPR. La piattaforma, infatti, ha l’obbligo di verificare chi apre un account come venditore, ma allo stesso tempo non è responsabile per i contenuti degli annunci pubblicati dagli utenti, in base alla Direttiva sull’e-commerce 2000/31/CE.
Il caso e la relativa controversia
Il contenzioso che ha portato a questa interpretazione giuridica è nato da un caso di furto d’identità. Una donna si è vista diffondere su una piattaforma online un annuncio che offriva servizi sessuali, corredato di foto e informazioni personali rubate dai suoi social network. Nonostante la piattaforma avesse rimosso il contenuto una volta segnalato, l’annuncio è stato successivamente ripubblicato su altri siti web. La signora ha avviato una causa legale contro la piattaforma, che inizialmente ha vinto ottenendo un risarcimento di 7.000 euro per violazione del GDPR. Tuttavia, nel secondo grado, la piattaforma ha fatto valere la direttiva sull’e-commerce, risultando esente da responsabilità in quanto solo un fornitore del servizio di memorizzazione degli annunci.
Il ruolo della piattaforma e la direttiva sull’e-commerce
La direttiva sull’e-commerce stabilisce che le piattaforme non sono responsabili per i contenuti degli annunci che memorizzano, purché non intervengano attivamente nella loro gestione. Questa “scappatoia” ha sollevato dubbi in merito alla protezione dei dati personali e alla responsabilità delle piattaforme di fronte ai danni causati da abusi come il furto d’identità. L’AG ha chiarito che la piattaforma, sebbene esente da responsabilità sui contenuti, deve comunque garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali. Ciò significa che deve evitare che annunci illeciti vengano ripubblicati da terzi.
L’obbligo di verifica dell’identità degli inserzionisti
Un altro punto cruciale sollevato dall’AG riguarda l’obbligo per le piattaforme di verificare l’identità degli inserzionisti. In base al GDPR, la piattaforma è responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti che si registrano come venditori. Se non verifica adeguatamente l’identità di chi apre un account, può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati da frodi, come nel caso del furto d’identità.
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