Aggiornata la CU 2025
![CDATA[L’Agenzia delle entrate, in data 3 febbraio 2025, ha pubblicato l’aggiornamento delle istruzioni della CU 2025, del modello sintetico e delle specifiche tecniche. Quanto alle istruzioni, l’aggiornamento riguarda principalmente i punti relativi al cd Bonus Natale (indennità tredicesima mensilità), nonché la certificazione di lavoro autonomo. Per il Bonus Natale, oltre a una diversa formulazione dell’incipit relativo ai presupposti per il diritto alla misura, è stato eliminato l’inciso con cui si indicava che il punto 726 (Giorni lavoro dipendente) va compilato solo se diverso da quanto riportato al punto 6 della sezione “Dati fiscali” (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni – Lavoro dipendente). Pertanto, i giorni utilizzati per il calcolo dell’importo di indennità spettante al lavoratore richiedente devono essere sempre indicati e non solo quando diversi dai giorni detrazione indicati nel punto 6. Anche le specifiche tecniche sono state aggiornate per il Bonus Natale. In particolare, si prevede che il punto 721 (Redditi di lavoro dipendente), in cui è indicato il reddito di lavoro dipendente considerato ai fini della verifica della capienza (che costituiva uno dei presupposti che dava diritto alla somma), deve essere necessariamente compilato non solo quando viene indicato un importo di indennità erogata (punto 723) o non erogata (punto 724), ma anche quando viene compilato il punto 725 riportando l’importo dell’indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio. È stato modificato anche il controllo sul punto 726 (Giorni lavoro dipendente), prevedendo che la compilazione è obbligatoria quando è compilato il punto 723 (indennità erogata), 724 (indennità non erogata) o 725 (indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio). Per quanto riguarda la certificazione di lavoro autonomo, i seguenti codici che erano riportati tra le tipologie reddituali da indicare solo nel modello REDDITI persone fisiche, sono stati fatti confluire tra quelli da inserire nel modello 730: G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale; H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa; I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.]]
L’Agenzia delle entrate, in data 3 febbraio 2025, ha pubblicato l’aggiornamento delle istruzioni della CU 2025, del modello sintetico e delle specifiche tecniche.
Quanto alle istruzioni, l’aggiornamento riguarda principalmente i punti relativi al cd Bonus Natale (indennità tredicesima mensilità), nonché la certificazione di lavoro autonomo.
Per il Bonus Natale, oltre a una diversa formulazione dell’incipit relativo ai presupposti per il diritto alla misura, è stato eliminato l’inciso con cui si indicava che il punto 726 (Giorni lavoro dipendente) va compilato solo se diverso da quanto riportato al punto 6 della sezione “Dati fiscali” (Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni – Lavoro dipendente). Pertanto, i giorni utilizzati per il calcolo dell’importo di indennità spettante al lavoratore richiedente devono essere sempre indicati e non solo quando diversi dai giorni detrazione indicati nel punto 6.
Anche le specifiche tecniche sono state aggiornate per il Bonus Natale. In particolare, si prevede che il punto 721 (Redditi di lavoro dipendente), in cui è indicato il reddito di lavoro dipendente considerato ai fini della verifica della capienza (che costituiva uno dei presupposti che dava diritto alla somma), deve essere necessariamente compilato non solo quando viene indicato un importo di indennità erogata (punto 723) o non erogata (punto 724), ma anche quando viene compilato il punto 725 riportando l’importo dell’indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio. È stato modificato anche il controllo sul punto 726 (Giorni lavoro dipendente), prevedendo che la compilazione è obbligatoria quando è compilato il punto 723 (indennità erogata), 724 (indennità non erogata) o 725 (indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio).
Per quanto riguarda la certificazione di lavoro autonomo, i seguenti codici che erano riportati tra le tipologie reddituali da indicare solo nel modello REDDITI persone fisiche, sono stati fatti confluire tra quelli da inserire nel modello 730:
G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili.]]