770: una semplice comunicazione per i piccoli sostituti d’imposta
![CDATA[L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. N. 25978 del 31 dicembre 2024, in attuazione dell’art. 16 del Dlgs 1/2024, ha diffuso le istruzioni operative che, dal 6 febbraio 2025, devono essere osservate dai sostituti d’imposta che intendono utilizzare la procedura semplificata, alternativa al mod. 770 tradizionale, per comunicare i dati relativi alle ritenute e trattenute operate e per i relativi versamenti mensili a mezzo del mod. F24. I soggetti interessati a tale semplificazione sono coloro che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno avuto un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque. È poi richiesto che detti sostituti d’imposta corrispondano esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati e che risultino obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte. Inoltre, è necessario che tali soggetti effettuino il versamento delle suddette ritenute e trattenute con il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. I sostituti d’imposta in possesso dei citati requisiti, in alternativa al mod. 770, possono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento e, in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono. L’invio del mod. F24 e la comunicazione devono essere effettuati esclusivamente per via telematica dal sostituto d’imposta o dall’intermediario abilitato. I dati aggiuntivi da comunicare con il mod. F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”. Se il mod. F24 viene scartato, la comunicazione resta valida e il versamento delle ritenute e trattenute operate deve essere effettuato con il mod. F24 ordinario, avvalendosi, se necessario, del ravvedimento. Il provvedimento ricorda che restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d’imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti. I sostituti d’imposta che non si avvalgono della procedura semplificata sono tenuti a presentare il consueto mod. 770 per l’intero anno di riferimento. La presentazione del mod. 770 equivale a rinuncia alla nuova procedura. Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova procedura possono effettuare i relativi versamenti tramite il mod. F24 entro le ordinarie scadenze e poi trasmettere i dati entro il 30 aprile 2025.]]
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. N. 25978 del 31 dicembre 2024, in attuazione dell’art. 16 del Dlgs 1/2024, ha diffuso le istruzioni operative che, dal 6 febbraio 2025, devono essere osservate dai sostituti d’imposta che intendono utilizzare la procedura semplificata, alternativa al mod. 770 tradizionale, per comunicare i dati relativi alle ritenute e trattenute operate e per i relativi versamenti mensili a mezzo del mod. F24.
I soggetti interessati a tale semplificazione sono coloro che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno avuto un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.
È poi richiesto che detti sostituti d’imposta corrispondano esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati e che risultino obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte.
Inoltre, è necessario che tali soggetti effettuino il versamento delle suddette ritenute e trattenute con il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
I sostituti d’imposta in possesso dei citati requisiti, in alternativa al mod. 770, possono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento e, in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono.
L’invio del mod. F24 e la comunicazione devono essere effettuati esclusivamente per via telematica dal sostituto d’imposta o dall’intermediario abilitato.
I dati aggiuntivi da comunicare con il mod. F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”.
Se il mod. F24 viene scartato, la comunicazione resta valida e il versamento delle ritenute e trattenute operate deve essere effettuato con il mod. F24 ordinario, avvalendosi, se necessario, del ravvedimento.
Il provvedimento ricorda che restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d’imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate, secondo le disposizioni vigenti.
I sostituti d’imposta che non si avvalgono della procedura semplificata sono tenuti a presentare il consueto mod. 770 per l’intero anno di riferimento.
La presentazione del mod. 770 equivale a rinuncia alla nuova procedura.
Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova procedura possono effettuare i relativi versamenti tramite il mod. F24 entro le ordinarie scadenze e poi trasmettere i dati entro il 30 aprile 2025.]]