Welfare aziendale: carta cumulativa per fringe benefit dipendenti

Ammessa la possibilità di utilizzare una carta cumulativa per i fringe benefit esentasse purché nominativa e non monetizzabile: i chiarimenti del Fisco.

Jan 17, 2025 - 10:10
Welfare aziendale: carta cumulativa per fringe benefit dipendenti

Se un’azienda fornisce i fringe benefit ai dipendenti consegnando loro una carta di debito nominativa, con un tetto di spesa che resta all’interno del limite esentasse, non deve applicare alcuna ritenuta fiscale a titolo di acconto e questa esenzione si applica anche nel caso in cui la carta sia cumulativa, cioè utilizzabile per acquistare una pluralità di beni, purchè sussitano determinate condizioni.

E’ però fondamentale che nessun altro oltre al titolare posso utilizzare le somme a disposizione. Le precisazioni vengono fornite dall’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello 5/2024.

Fringe benefit senza ritenuta per acquisti con carta dedicata

Il caso analizzato riguardava la gestione di un piano di welfare aziendale per i dipendenti tramite piattaforma digitale con assegnazione dei fringe benefit attraverso una carta di debito ad uso esclusivo per acquisti di beni o servizi presso fornitori specificamente individuati.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che non vadano applicate ritenute fiscali qualora siano rispettate alcune condizioni: la carta non può essere utilizzata in nessun altro modo; un eventuale credito residuo non può essere monetizzato o rimborsato in alcun modo; la carta stesse deve essere nominativa e protetta da password o riconoscimento biometrico.

Resta la regola base sui fringe benefit esentasse: al superamento del limite, si pagano le imposte sull’intera somma, non solo sulla parte residua.

Esenzione fiscale dei fringe benefit

In linea generale, la legge preveda per il lavoro dipendente il principio di onnicomprensività del reddito, che quindi è formato da «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Sono però previste specifiche deroghe, contenute nell’articolo 51 del Tuir (Testo unico imposte sui redditi), fra cui quella relativa ai fringe benefit, che sono esentasse.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2025 ha appena prorogato l’innalzamento della soglia esentasse dei fringe benefit a mille euro, oppure 2mila euro per i genitori di almeno un figlio.

I requisiti per i piani di welfare aziendale

Il comma 3-­bis dell’articolo 51 del Tuir prevede esplicitamente che «l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire «mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».

La Circolare delle Entrate 28/2016 stabilisce che i documenti di legittimazione «non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare». Quest’ultimo regola sul fatto che possano riguardare un solo bene o servizio è il motivo per cui l’azienda ha rivolto l’interpello alle Entrate chiedendo come comportarsi in presenza di una carte come quella sopra descritta.

I voucher cumulativi

La disposizione vuole indicare che ci deve essere esatta corrispondenza tra il valore indicato nel documento di legittimazione ed il valore della prestazione offerta. E comunque il comma 2 dell’articolo 6 del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che i beni e servizi possano essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.

In pratica sono ammessi sia voucher monouso, sia voucher cumulativi, che possono rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio ­ad esempio ­ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica.

In definitiva, nel caso in esame «tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, è possibile riconoscere alla carta di debito la funzione di documento di legittimazione», e il sostituto d’imposta non è tenuto ad applicare ritenute.