Mediazione: vale l’invito al solo difensore?

La Corte d’Appello di Catania ha affrontato la tuttora dibattuta questione relativa alla validità della notifica dell’invito in mediazione al difensore, anziché alla parte. Nel caso di specie il Tribunale di primo grado aveva rilevato che l’invito a comparire innanzi al mediatore non era stato comunicato dall’organismo adito alla parte personalmente (che non era comparsa), […] L'articolo Mediazione: vale l’invito al solo difensore? proviene da Iusletter.

Jan 15, 2025 - 10:49
Mediazione: vale l’invito al solo difensore?

La Corte d’Appello di Catania ha affrontato la tuttora dibattuta questione relativa alla validità della notifica dell’invito in mediazione al difensore, anziché alla parte.

Nel caso di specie il Tribunale di primo grado aveva rilevato che l’invito a comparire innanzi al mediatore non era stato comunicato dall’organismo adito alla parte personalmente (che non era comparsa), ma a mezzo pec al difensore costituito in giudizio (che aveva poi partecipato all’incontro). Pertanto, poiché il legale non era munito di procura sostanziale necessaria per partecipare alla mediazione, il Giudice dichiarava improcedibile il giudizio.

La Corte d’Appello di Catania, dopo aver premesso di essere ben consapevole dell’esistenza di due distinti orientamenti in giurisprudenza, ha dichiarato di condividere la decisione di primo grado.

Infatti, secondo alcuni giudici, se la comunicazione dell’avvio e del giorno fissato per la mediazione è eseguita dall’organismo adito, gli errori commessi nella convocazione della controparte non possono gravare sulla parte istante. Inoltre, poiché l’avviso dell’avvio della mediazione può essere dato alla controparte con ogni mezzo, deve ritenersi legittima la comunicazione eseguita al difensore.

Secondo un altro orientamento, invece, nelle controversie per le quali sia prevista la procedura di mediazione come condizione di procedibilità, la condizione è soddisfatta solo se la comunicazione dell’avvio della mediazione venga eseguita direttamente al domicilio di controparte, non essendo sufficiente la sola notifica al difensore.

La Corte, aderendo a questa seconda tesi, ha dunque osservato quanto segue: “Ritiene il collegio che quest’ultima sia l’interpretazione preferibile per diverse ragioni, anche nel caso in cui il procedimento di mediazione obbligatoria venga promosso in pendenza di giudizio, come nell’ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non distinguendo il d.lgs. n. 28 del 2010 l’ipotesi in cui la mediazione venga avviata prima di proporre il giudizio, da quella in cui si avvii dopo la prima udienza su richiesta del giudice o della controparte che entro tale udienza rilevi la improcedibilità della domanda. Infatti, in assenza di siffatta distinzione nella legge, ovvero a seconda che l’avvio della mediazione avvenga prima che si inizi il giudizio o dopo che sia stato promosso, la comunicazione di avvio della mediazione deve essere sempre inviata alla controparte personalmente sia che vi provveda l’organismo di mediazione sia che vi provveda la parte istante. Né può ritenersi valida la comunicazione al difensore costituito (…) Non solo la norma non prevede siffatta distinzione, ma nemmeno si tratta di un atto processuale venendo invece in considerazione una condizione di procedibilità della domanda. La comunicazione presso il difensore potrebbe assumere valenza rilevante ai fini della comunicazione dell’avvio della mediazione nei casi in cui o la parte abbia eletto domicilio presso il difensore non solo per il giudizio ma anche ai fini della mediazione, oppure se il difensore sia munito di procura sostanziale e possa partecipare alla mediazione in sostituzione della parte potendo disporre dei diritti oggetto di lite”.

Peraltro, secondo i giudici, tale interpretazione è preferibile anche alla luce della finalità che caratterizza la mediazione obbligatoria, ossia il raggiungimento di una soluzione concordata della vertenza, e che impone la comparizione personale delle parti, assistite dai difensori, ovvero di un procuratore munito di poteri sostanziali. Ne consegue che l’istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell’istante o della segreteria dell’organismo di mediazione, non essendo invece possibile l’invio al solo procuratore costituito in giudizio. “D’altra parte l’onere di comunicare alla controparte l’avvio della mediazione grava, oltre che sull’organo di mediazione, anche sulla parte richiedente ciò comportando un onere anche a carico di quest’ultima di verificare la efficacia e validità della comunicazione e quindi dell’avviato procedimento”.

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