L’onere di specifica contestazione e la capitalizzazione periodica degli interessi

Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito che “non è sufficiente una generica contestazione di inesatta tenuta del conto e dei movimenti ivi registrati, ma l’attore è onerato dell’esatta allegazione, se non delle specifiche poste oggetto di contestazione, le quali comunque si intendono espressamente […] L'articolo L’onere di specifica contestazione e la capitalizzazione periodica degli interessi proviene da Iusletter.

Jan 17, 2025 - 10:08
L’onere di specifica contestazione e la capitalizzazione periodica degli interessi

Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito che “non è sufficiente una generica contestazione di inesatta tenuta del conto e dei movimenti ivi registrati, ma l’attore è onerato dell’esatta allegazione, se non delle specifiche poste oggetto di contestazione, le quali comunque si intendono espressamente approvate ai sensi dell’articolo 1832 c.c. se non contestate nel termine semestrale previsto dalla legge” e che l’art. 120 TUB “nella sua formulazione attuale (in vigore, come detto, dal febbraio del 2016), reintroduce in buona sostanza la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi, subordinandola al rilascio dell’autorizzazione”.

Nel caso di specie, parte opponente ha convenuto in giudizio la propria Banca eccependo, tra gli altri motivi di opposizione, la nullità del contratto posto alla base del ricorso monitorio per indeterminatezza della commissione di messa a disposizione dei fondi e per invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Il Giudice di prime cure, tuttavia, ha rigettato tutte le contestazioni.

In punto di indebita applicazione di oneri asseritamente non dovuti, il Tribunale di Roma ha rilevato che la produzione in giudizio, da parte dell’istituto di credito, degli estratti conto integrali relativi al contratto di conto corrente, costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell’art. 1832 c.c., determina l’onere per il correntista della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione.

In particolare, il Tribunale di Roma ha disposto che: “A tal riguardo, non è sufficiente una generica contestazione di inesatta tenuta del conto e dei movimenti ivi registrati, ma l’attore è onerato dell’esatta allegazione, se non delle specifiche poste oggetto di contestazione, le quali comunque si intendono espressamente approvate ai sensi dell’articolo 1832 c.c. se non contestate nel termine semestrale previsto dalla legge, quantomeno del fenomeno complessivo che interessa l’addebito delle spese: in sostanza l’attore non può limitarsi ad allegare una non corretta contabilizzazione delle spese ma deve o contestarle singolarmente nel termine previsto dall’articolo 1832 c.c., ovvero deve procedere ad una specifica contestazione di un fenomeno sistematico di erronea imputazione delle poste attive e passive (esemplificativamente: contabilizzazione di un giorno in anticipo delle poste passive e posticipazione di un giorno per le poste attive) (cfr. Trib. Roma sez. XVII, 07/01/2019, n.178). Detto onere di puntuale allegazione non può dirsi adeguatamente assolto da parte degli opponenti, i quali si sono limitati ad eccepire genericamente l’illegittima applicazione di una commissione di messa a disposizione fondi e l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi senza premurarsi di specificare in quali periodi detti addebiti sarebbero avvenuti e in che misura gli stessi avrebbero inciso sul saldo finale”.

Ancora, di particolar rilievo risulta quanto argomentato in punto di presunta invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. A tal proposito, il Tribunale di Roma ha ricordato che l’art. 120 TUB, così come modificato dal D.L. 18 febbraio 2016 n. 18 convertito in L. 8 aprile 2016 n.49, reintroduce la legittimità della capitalizzazione periodica degli interessi, subordinandola al rilascio dell’autorizzazione, ammettendo una deroga alla regola generale ex art. 1283 c.c.

Ed invero, rispetto al caso di specie, il Tribunale di Roma ha così stabilito: “Tanto premesso, venendo al caso di specie, osserva il Tribunale che il contratto per cui è causa ha avuto esecuzione dall’anno 2014 all’anno 2020 e che il saldo è stato in attivo fino a tutto il quarto trimestre del 2016. Pertanto, facendo applicazione dei principi di diritto pocanzi richiamati, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve ritenersi senz’altro legittima, in quanto prevista da una clausola espressamente approvata dalla correntista e assistita dalla contestuale previsione della capitalizzazione con pari periodicità degli interessi attivi”.

In virtù delle suddette argomentazioni, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo.

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